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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2023
38951 messaggi, letto 2208800 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: bufale29/07/2026 16:52:19
si vabbè ma se i pensionamenti sono stati 340 circa, i posti non dovrebbero essere tanti? 
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Da: 5 giugno 202629/07/2026 16:58:10
Certo che i posti saranno circa 340-360. Il problema è che i riservisti ne vogliono 50 in più e gli ordinaristi ne vogliono 50 in più. Dunque litigano invece di attendere. Duemila anni fa qualched'uno era in grado di fare i miracoli e moltiplicare i pani e i pesci, ma qui, sulla terra, umani terrestri del MiM qualched'uno dovranno scontentare per forza, e gli altri, pazientemente, attendere senza fare polemiche.
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Da: bufale29/07/2026 17:00:11
è naturale che la ripartizione qualunque sia lascerà scontenti e delusi alcuni
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Da: 5 giugno 202629/07/2026 17:01:29
EC
qualcheduno
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Da: 5 giugno 202629/07/2026 17:05:34
Supponiamo che ne assumino (non importa da quale graduatoria, concorso o procedura) per pura ipotesi 350.
Se 350 sono contenti e cinquanta sono scontenti [e verrebbero assunti l'anno prossimo] vi pare possibile che i cinquanta scontenti blocchino per mesi tutto?
Bloccherebbero per mesi 350 scuole > che rimarrebbero in reggenza
le famiglie, gli studenti, il personale...
Ovvio che accadrà questo, ma non partecipo a questo gioco. Essere di sinistravuoldiredimostrarloconifattieconlesempio della propria vita ed uso apposta quella parola senza punteggiatura, spazi ed apostrofi.
Rispondi

Da: bufale29/07/2026 17:09:55
ma bloccare come?
Rispondi

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Da: Riservato29/07/2026 17:12:43
Sono d'accordo con te. Le 50 famiglie a cui mi riferivo erano, infatti, di entrambe gli schieramenti.
Rispondi

Da: 5 giugno 202629/07/2026 17:12:45
bufale, non riesco a capire se mi prendi in giro... come hanno fatto, peraltro inutilmente alcuni ordinaristi nel 2024. Hanno ottenuto una inutile sospensiva e le assunzioni le fecero nel novembre e nel dicembre 2024.
Rispondi

Da: bufale29/07/2026 17:34:14
io non ci penso proprio, non ho nemmeno un euro da buttare con i ricorsi., se devo entrare entro, se no aspetto.
Rispondi

Da: 5 giugno 202629/07/2026 17:39:29
grazie, +1 la pensiamo allo stesso modo. Si tratta di convincere gli scontenti, siano essi di un gruppo o dell'altro sono sempre persone da consolare, empaticamente...
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Da: libero professionista29/07/2026 17:42:36
Concorso dirigenti scolastici: il Tar Lazio annulla gli atti. La pronuncia del Tar Lazio accende i riflettori sulla regolarità dei processi di selezione, questo  serve a quelli dell'ordinario, ora cosa dite?
Rispondi

Da: Ordinato29/07/2026 17:47:40
Siete peggio dei riservisti. O forse non c'è mai fine al peggio. Volete metterci anche voi 10 anni prima che un altro governo vi faccia un regalo? Fate, fate. Noi saremo entrati già da un pezzo. I danni saranno per chi vorrebbe tentare il concorso. Voi eravate come loro pochi anni fa d condannavate il riservato. W i sani principi. 
Rispondi

Da: Lazio29/07/2026 17:52:27
Ma secondo te se l'USR sceglie un presidente che per pochi gg non ha i requisiti di anzianità questo vuol dire che occorre buttare nel wc tutta la procedura…?! In tutte le regioni.?
Questi sono i soliti cavilli da legulei/azzeccagarbugli di cui è piena l'Italia per accontentare chi non riesce a superare una selezione.
E sono consapevole che per superare una selezione non serve solo studiare, c'è la componente fortuna, c'è la componente psicologica etc.
Ma fare di tutta l'erba un fascio mi pare troppo.
È soltanto un modo per riproporre un riservato BIS
Rispondi

Da: Santo Spirito!29/07/2026 18:25:50
Faccio i miracoli ma per guarire gente come voi non ci vuole neanche Gesù Cristo, ci vuole DIO in persona. Povera Italia e povera scuola. Questo governo ha rovinato definitivamente la scuola italiana.
Rispondi

Da: TXT29/07/2026 19:14:29
PREMESSA IN DIRITTO E QUADRO NORMATIVO
Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni (da ultimo operate dai commi 527 e 528 della legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha disciplinato le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici per il concorso ordinario (bandito con DD n. 2788 del 18 dicembre 2023) e per il corso intensivo/straordinario.
Al fine di prevenire contenziosi seriali innanzi al giudice amministrativo e di orientare i decreti di riparto contingente e assunzionale verso un'interpretazione rigorosamente immune da vizi di legittimità, si rende necessario puntualizzare l'esatta portata applicativa della norma, con particolare riguardo alla differenza strutturale tra vincitori e idonei e all'ambito operativo della proporzione del 60%/40%.
L'UNICA INTERPRETAZIONE CORRETTA: LA DISTINZIONE TRA VINCITORI E IDONEI E LA SEQUENZA PROCEDIMENTALE
L'esame sistematico del combinato disposto dei commi normativi citati impone all'Amministrazione il rispetto di una sequenza logico-giuridica inderogabile che si articola nei seguenti punti focali:
1. La tutela integrale al 100% e l'accantonamento per i Vincitori del Concorso Ordinario
•    Il principio: I candidati collocati utilmente entro i posti messi originariamente a bando detengono la qualifica giuridica di vincitori di concorso pubblico e vantano un diritto primario, perfetto e incondizionato all'assunzione tutelato dall'art. 97 della Costituzione.
•    La norma e la prassi applicativa: La normativa vigente, recepita anche nelle informative ministeriali, impone l'accantonamento integrale e preliminare dell'intera massa dei posti vacanti e disponibili complessivi (ivi inclusi quelli derivanti da cessazioni e pensionamenti) al fine di garantire la copertura al 100% di tutti i vincitori del concorso ordinario non ancora immessi in ruolo, in ciascuna regione.
•    Perché è l'unica interpretazione corretta: I vincitori di concorso non concorrono e non sono assoggettati ad alcuna compressione numerica o percentuale, in quanto la loro posizione è poziore rispetto a qualsiasi altra procedura di mobilità o di scorrimento concorrente.
2. Il perimetro esclusivo del riparto 60%/40% (Applicabile solo agli Idonei)
•    Il principio: Il meccanismo di riparto fissato dall'articolo 5, comma 11-septies (che riserva «almeno il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» alla graduatoria del concorso ordinario e «successivamente, fino al 40 per cento» al corso straordinario/intensivo, entrambe le procedure regolate dalla clausola "fino al suo esaurimento"), non riguarda in alcun modo i vincitori, ma opera unicamente ed esclusivamente per disciplinare la posizione degli idonei (coloro che si collocano oltre i posti del bando originario) e dei candidati del corso straordinario.
•    La sequenza corretta: Tale proporzione (60%/40%) si applica esclusivamente sulle disponibilità residue che residuano in via definitiva dopo che l'Amministrazione ha provveduto all'integrale accantonamento e soddisfacimento dei vincitori e all'espletamento della mobilità interregionale sul 100% dei posti non accantonati.
•    Perché è l'unica interpretazione corretta: Applicare la percentuale del 60/40 (o ritenere che il contingente dei vincitori possa essere ridotto o ripartito) violerebbe direttamente la natura giuridica della posizione dei vincitori stessi, sovrapponendo la categoria dei posti di bando a quella dei posti riservati agli idonei.
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO
Qualsiasi atto amministrativo o decreto di riparto regionale che:
1.    Ometta l'accantonamento prioritario e integrale dei posti vacanti per la copertura al 100% dei vincitori del concorso ordinario;
2.    Applichi la proporzione del 60%/40% confondendo la platea dei vincitori con quella degli idonei;
3.    Subordini i diritti dei vincitori alle esigenze della mobilità interregionale;
verrebbe inficiato da palese violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei presupposti normativi e violazione dell'articolo 97 della Costituzione, esponendo l'Amministrazione a una certa soccombenza nei giudizi cautelari e di merito promossi innanzi ai TAR competenti, con conseguente paralisi della regolare immissione in ruolo e aggravio di spese.
CONCLUSIONI E DIFFIDA
Si confida che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli Uffici Scolastici Regionali vogliano recepire la presente ricostruzione ermeneutica, adottando i decreti di contingente e le immissioni in ruolo nel rigoroso rispetto dell'unica interpretazione legittima: copertura al 100% per i vincitori tramite accantonamento preliminare, subordino della mobilità ai posti non accantonati, e applicazione del riparto 60%/40% esclusivamente sulle disponibilità residue destinate agli idonei.
Rispondi

Da: X sopra29/07/2026 19:25:50
Che il 60 è 40 sia destinato solo agli ex idonei è veramente un triplo salto mortale di fantasia, che bel paese è il nostro.
Rispondi

Da: TXT29/07/2026 19:27:57
1. Il riferimento normativo chiave: Legge n. 199/2025, art. 1, comma 528
Il testo del comma 528 recita testualmente:

«Le graduatorie regionali del concorso per titoli ed esami bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 2788 del 18 dicembre 2023 [...] sono integrate con gli idonei utilmente iscritti nelle medesime graduatorie che sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili [...], in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 [...]»

Perché da qui si evince che riguarda gli idonei:
La norma istituisce l'estensione della graduatoria ordinaria specificamente ed esclusivamente tramite l'integrazione degli idonei (ovvero coloro che sono oltre i posti messi a bando). E stabilisce che la regola con cui questi soggetti (gli idonei) accedono ai posti è proprio quella dettata dal comma 11-septies.

2. La regola di riparto: Art. 5, comma 11-septies, del D.L. n. 198/2022
Il comma 11-septies (richiamato dal comma 528 sopra citato) disciplina le percentuali:

«Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami [...] fino al suo esaurimento, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento.»
Rispondi

Da: Ordinato29/07/2026 19:55:03
Finalmente un fatto serio.
Rispondi

Da: Aggiornamento29/07/2026 19:55:52
Andrebbe inviato al MIM
Rispondi

Da: Evvai di ricorso29/07/2026 19:56:37
Ora si scatenano le belve ricorrenti.
Rispondi

Da: Riservato29/07/2026 19:58:26
Tutto già detto e ridetto. È in interpretazione. Vi assicuro che fior di avvocati ne hanno un'altra. Ma tanto basta aspettare.
Rispondi

Da: X sopra29/07/2026 19:59:08
Non serve inviarlo, anche al MIM hanno l'AI che ti dice quello che vuoi sentirti dire.
Rispondi

Da: RIS29/07/2026 20:04:56
Non ha molto senso. In graduatoria ci sono anche vincitori, non solo idonei che occuperanno i posti liberi dopo la mobilità ad esempio in Lombardia. Anche quelli vanno scorporati dal 60 e 40?
Ha ragione chi dice che AI dice spesso quello che vuoi sentirti dire.
Rispondi

Da: 5 giugno 202629/07/2026 20:12:52
non c'è alcuna differenza tra i vincitori originari e i nuovi vincitori (ex-idonei) dopo la legge di Bilancio e il comma 528. Se andiamo al dunque i posti andavano accantonati prima della mobilità interregionale e al centro sud non ci sarebbe stato alcun problema di sorta per assumerli quest'anno ed alcuni gli anni successivi (come in Abruzzo).
Rispondi

Da: X sopra29/07/2026 20:29:00
Alla fine lo capiranno.
Rispondi

Da: RIS29/07/2026 20:29:19
C'è. E come se c'è.
Rispondi

Da: AI dice sempre sì29/07/2026 20:44:53
Sì, te lo scrivo chiaro con i riferimenti normativi 👇

*Per legge l'unica interpretazione possibile è: 60% Ordinario + 40% Riservato sul TOTALE dei posti messi a bando, compresi gli accantonati.*

Ecco perché:

1. *Base normativa: Art. 29 del http://D.Lgs. 165/2001*
Dice testualmente che l'accesso alla qualifica di dirigente scolastico avviene:
> *"per il 50% mediante concorso ordinario e per il restante 50% mediante corso-concorso riservato"*

Poi è intervenuto il *DL 36/2022 convertito in L. 79/2022* che ha modificato le percentuali solo per il primo ciclo di concorsi transitori:
> *60% concorso ordinario e 40% procedura riservata*

2. *La parola chiave: "sul totale dei posti"*
Il DM 107/2023 e le note MIM successive hanno sempre specificato che le percentuali si applicano *sul totale dei posti disponibili per le assunzioni*.
"Totale" significa: posti liberi + posti accantonati per contenziosi, riserve, ecc.

Se togliessi gli "accantonati" dal calcolo, di fatto cambieresti la percentuale prevista dalla legge. Sarebbe una violazione del principio di parità di accesso tra le 2 graduatorie.

3. *Giurisprudenza e prassi MIM*
Il Consiglio di Stato e diversi TAR si sono già espressi: le percentuali vanno calcolate sul contingente complessivo autorizzato dal MEF.
Gli "accantonati" sono comunque posti autorizzati all'assunzione, solo che non sono subito assegnabili. Quando si liberano devono seguire la stessa ripartizione 60/40.

*Esempio pratico:*
Se il MEF autorizza 1000 assunzioni di DS, di cui 200 accantonati:
Totale = 1000
60% Ordinario = 600 posti
40% Riservato = 400 posti

Non puoi fare 60% di 800 = 480 e 40% di 800 = 320, perché escluderesti gli accantonati dal computo e violeresti la legge.

---

*In sintesi*: la legge parla di "totale assunzioni". Gli accantonati fanno parte del totale. Quindi anche su di essi vale il riparto 60/40.
Rispondi

Da: ti sbagli29/07/2026 20:50:08
su che basi voi riservisti dite che c'è differenza tra vincitori e idonei dell'ordinario ?. aspetto spiegazioni e riferimenti normativi
Rispondi

Da: Riservato29/07/2026 20:54:31
È stato scritto innumerevoli volte. Insomma, anche basta. Tornate alle pagine precedenti e leggete. 
L'unica novità attendibile è che non ci sono novità.
E direi anche basta parlare fino a che non ci saranno notizie.
Il troppo stroppia. Ed abbiamo ampiamente superato il troppo.
Rispondi

Da: 5 giugno 202629/07/2026 20:57:16
Almeno spiegate all'AI che Il DM 107/2023 e le note MIM sono gerarchicamente inferiori a qualunque legge e a qualunque decreto LEGGE.
Spiegate all'AI che al vostro esame scritto i DM non li potevi portare e nella sede d'esame i manuali che contenevano DM venivano sequestrati e strappati durante la prova del 2018 in alcune sedi d'esame.
Pertanto un nuovo DM (nell'ambito della discrezionalità tecnica che la legge consente) o un nuovo DI puo' precisare come meglio crede i posti tra le due graduatorie-procedure-concorsi, purché rispetti almeno il 60% [su base regionale, Attenzione!!!] per ordinario e quello che avanza per voi del riservato, indipendentemente dalla percentuale nazionale che vi viene fuori.

Poi l'ho detto e lo ripeto, meglio se porto la mia quinta all'esame l'anno prossimo e mi rilasso un anno, perché poi sarà impegnativa, affascinante e stressante.
Rispondi

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