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Elenco in ordine alfabetico delle domande di BIM

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- Secondo la norma UNI 11337 sul BIM, il livello di verifica dei dati e della loro correttezza "LV1" in cosa consiste?   E' una verifica della corretta modalità di creazione, consegna e gestione delle informazioni all'interno dei vari modelli federati
- Secondo la norma UNI 11337 sul BIM, la verifica dei dati e della loro correttezza, avviene attraverso quanti livelli di verifica?   Tre
- Secondo la norma UNI 11337, chi è il responsabile della correttezza e tempestività dei flussi informativi, oltre che della protezione delle informazioni e della proprietà intellettuale delle stesse?   Il CDE Manager
- Secondo la norma UNI 11337, chi supervisiona le commesse in corso?   Il BIM Manager
- Secondo la norma UNI 11337, il Code Checking è:   l'attività che si occupa della verifica delle conformità normative tecnico/legislative di riferimento
- Secondo la norma UNI 11337, il Model Checking è:   l'attività che si occupa della verifica e della validazione dei modelli BIM. I controlli vengono eseguiti attraverso la ricerca di interferenze e delle incongruenze geometriche e informative in modalità automatiche svolte da opportuni applicativi dedicati allo scopo
- Secondo la norma UNI 11337, lo Scan to bim è:   il processo di reverse engineering che utilizza tecnologie di rilevamento, come la laser scanner, per ottenere nuvole di punti da utilizzare come base per la modellazione BIM
- Secondo la norma UNI 11337, l'operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa, agisce all'interno delle singole commesse ed opera tramite determinate procedure digitalizzate attraverso la modellazione a oggetti è detto:   BIM Specialist
- Secondo la UNI 11337-5, la verifica di coerenza informativa rispetto l'estrazione di dati viene effettuata al livello:   2 e non al 3
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   previsione di modelli digitali che consentano di verificare l'andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   proposte metodologiche volte a consentire un'analisi efficace dello studio, tra l'altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   proposte metodologiche per l'implementazione dell'offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell'opera
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell'esecuzione
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement
- Secondo l'art. 7-bis del Decreto ministeriale 1 dicembre 2017, n. 560, le stazioni appaltanti possono introdurre, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione dell'offerta e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:   proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l'esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi