>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato PDF!


- Per fallace indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si deve intendere:   Un uso di segni, figure o quant'altro che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce siano di origine italiana
- Per falsa indicazione, nell'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si deve intendere:   La stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
- Per gli operatori economici la contraffazione comporta un doppio effetto negativo:   Il lucro cessante, derivante dalla mancata vendita dei prodotti, il danno emergente della perdita di valore del diritto di proprietà industriale
- Per Italian Sounding agroalimentare si intende:   l'uso di una ricetta non registrata ma che ha chiare origini italiane
- Per Italian Sounding agroalimentare:   Si intende l'impiego di traduzioni di nomi italiani
- Per merce contraffatta - regolamento 2003/1383/CE - si intende:   La merce su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un marchio di fabbrica identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce