>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato PDF!


- La disposizione di cui all'art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede alcune fattispecie sanzionatorie, non conservative del rapporto di lavoro, riconducibili alla tipologia del licenziamento c.d. disciplinare, tra cui rileva:   la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa
- La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, comporta la sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:   in caso di violazioni gravi o reiterate
- L'art. 14 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce che il Ministro:   non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti
- L'art. 14 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., individua le funzioni e le attribuzioni di competenza del ministro rispetto ai dirigenti. Secondo tale disposizione il ministro:   non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti
- L'art. 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., esclude alcune categorie di pubblici dipendenti per le quali non opera neppure il trasferimento della giurisdizione del Giudice Ordinario. Quale delle seguenti?   Personale militare e delle Forze di Polizia di Stato
- L'art. 3 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., esclude alcune categorie di pubblici dipendenti per le quali non opera neppure il trasferimento della giurisdizione del Giudice Ordinario. Quale delle seguenti?   Avvocati e procuratori dello Stato
- Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e s.m.i.:   hanno valore etico e rilievo giuridico
- L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro:   centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito