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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Legislazione penale minorile

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- La misura cautelare della permanenza in casa (art. 21, D.P.R. n. 448/1988) prescrive al soggetto minorenne di permanere:   O presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora
- La misura cautelare delle prescrizioni (art. 20, D.P.R. n. 448/1988) ha efficacia:   Per due mesi
- La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Il giudice può disporne la rinnovazione?   Sì, quando ricorrono esigenze probatorie
- La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Il giudice può disporne la rinnovazione?   Sì, per non più di una volta
- La misura cautelare delle prescrizioni perde efficacia decorso il termine di cui all'art. 20, co. 2, D.P.R. n. 448/1988. Quando il giudice può disporne la rinnovazione?   Quando ricorrono esigenze probatorie
- La previsione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 per cui le misure cautelari a carico dei minori si eseguono, in genere, secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, si applica anche alle pene detentive?   Si, si applica alle misure cautelari, alle misure penali di comunità, alle altre misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle pene detentive e alle misure di sicurezza
- La previsione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 per cui le misure di sicurezza a carico dei minori si eseguono, di norma, secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, si applica anche alle misure alternative?   Si, si applica alle misure cautelari, alle misure penali di comunità, alle altre misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle pene detentive e alle misure di sicurezza
- L'art. 10 del D.Lgs. 272/1989 pone tra i criteri cui deve rispondere l'organizzazione e la gestione delle comunità (ministeriali e del privato sociale) l'utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline?   Si, per espressa disposizione
- L'art. 18 del D.P.R. 448/1988 disciplina i provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. In tale caso trova applicazione anche l'art. 390 del c.p.p. (Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo)?   Sì, si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 del c.p.p.
- L'art. 18 del D.P.R. 448/1988 disciplina i provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne. In tale caso trova applicazione anche l'art. 391 del c.p.p. (Udienza di convalida)?   Sì, Si applicano in ogni caso le disposizioni degli artt. 390 e 391 del c.p.p.
- L'art. 20 del D.P.R. n. 448/1988, nel disciplinare la misura cautelare delle prescrizioni ne fissa anche l'efficacia temporale?   Sì, pari a due mesi
- L'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989 stabilisce che le pene detentive si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che, nel corso dell'esecuzione, abbiano compiuto il diciottesimo anno ma non il venticinquesimo anno di età, con la precisazione che:   Il principio è valido anche quando l'esecuzione abbia inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età
- L'art. 5, co. 1, D.L. n. 92/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 117/2014, e, successivamente, dall'art. 9, co. 1, D.Lgs., n. 121/2018 hanno modificato l'art. 24 del D.Lgs. n. 272/1989, innalzando a 25 anni la permanenza nel circuito penale minorile per i soggetti che abbiano commesso reati da minorenni originariamente fissata:   In 21 anni
- Le comunità, ministeriali e del privato sociale, e i CDP (centri diurni polifunzionali) sono:   Rispettivamente servizi minorili residenziali e servizi minorili non residenziali
- Le comunità, ministeriali e del privato sociale, e i CPA (centri di prima accoglienza) sono:   Entrambi servizi minorili residenziali
- Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il 18° ma non il 25° anno di età, sempre che (D.Lgs. 272/1989, art. 24):   Non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente
- L'intervento dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni) a favore del minore viene avviato su segnalazione dell'AG e procede, nell'ordine, con:   La raccolta degli elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità e per l'elaborazione dell'inchiesta sociale di base, la formulazione del progetto educativo, l'attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice
- L'intervento dell'USSM (Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni) a favore del minore viene avviato su segnalazione:   Dell'AG
- L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   È tenuta di norma a porte chiuse
- L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   Può essere pubblica qualora lo richiede l'imputato che abbia compiuto gli anni sedici
- L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni (art. 33 D.P.R. 448/1988):   Si svolge a porte chiuse salvo che l'imputato sedicenne lo richieda e che la sua richiesta sia motivata (salvo cause ostative, come l'ipotesi in cui sia coimputato un infrasedicenne o uno dei coimputati non acconsenta)