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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSIE

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La c.d. maxi-sanzione in materia di lavoro nero e le sanzioni per pagamento in contanti delle paghe anziché con modalità tracciabili:   Si cumulano tra loro
La circolare 1/2018 prevede, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, che nei verbali in materia lavoristica e previdenziale sia indicata:   La data di decorrenza dei termini di proposizione dei ricorsi avverso il verbale nonché le modalità e i termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi e/o di istanze di audizione
La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", afferma che gli interventi nei confronti degli evasori totali:   Siano sempre calibrati tenendo conto della preventiva analisi di rischio, integrata con l'attività d'intelligence e di controllo economico del territorio
La circolare 1/2018, "Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali", individua gli evasori totali come:   Quei soggetti che hanno prodotto reddito ma sono sconosciuti al Fisco o comunque non hanno presentato almeno una tra le dichiarazioni dei redditi o dell'IVA per uno o più periodi d'imposta
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 9 dicembre 2010, in materia di controlli sul lavoro, chiarisce che:   Qualora al primo accesso non sia possibile intervistare tutti i lavoratori, in ragione delle dimensioni aziendali, l'acquisizione delle dichiarazioni potrà avvenire su un campione significativo
La circolare Min. Lavoro n. 38/2010, con riferimento alle violazioni amministrative di natura lavoristica di esclusiva competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, specifica che quando i militari della Guardia di Finanza inviano le relative segnalazioni agli Ispettorati territorialmente competenti (ITL), questi:   Provvederanno agli atti conseguenti di verbalizzazione e notifica degli illeciti a seguito di una verifica della correttezza e fondatezza dei contenuti
La consultazione delle banche dati disponibili per verificare l'assenza di ulteriori attività ispettive nei confronti dello stesso contribuente   Costituisce un importante adempimento per escludere sovrapposizioni ispettive
La Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Guardia di finanza, firmata ad agosto 2020, prevede che le tre Istituzioni:   collaborano, sulla base delle rispettive, autonome competenze istituzionali, al fine di individuare e porre in essere le iniziative più idonee per rendere maggiormente incisiva l'attività di prevenzione, ricerca e repressione dei fenomeni di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza
La Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Guardia di finanza, firmata ad agosto 2020, prevede che:   l'attività di vigilanza sui beneficiari del Reddito di Cittadinanza e il monitoraggio delle attività degli enti di formazione accreditati, sarà svolta dalla Guardia di finanza nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria
La diffida, prevista dall'art. 9 del DPR 520/55 è in materia di lavoro:   un mero atto endoprocedimentale inidoneo a ledere direttamente situazioni giuridiche soggettive
La G. di F., previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, utilizza e trasmette all'Agenzia delle Entrate documenti, dati e notizie, acquisiti nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria   Vero
La Guardia di Finanza in materia di lavoro svolge attività di polizia giudiziaria finalizzata all'accertamento di:   impiego di lavoro minorile
La Guardia di Finanza nella lotta al lavoro nero svolge:   attività di polizia economico - finanziaria
La Guardia di Finanza, attraverso le registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute sul Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza, svolge:   accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione delle prove e delle fonti di prova, nel corso di indagini di polizia giudiziaria e di polizia economico finanziaria, allo scopo di prevenire e reprimere i reati e le violazioni amministrative commessi nella percezione delle risorse pubbliche destinate al Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019
La maggiore flessibilità del controllo, rispetto alla verifica, lo rende più adatto:   Alla valorizzazione ai fini tributari degli elementi acquisiti nelle indagini di polizia giudiziaria, nelle attività di polizia economico-finanziaria e nell'approfondimento delle segnalazioni sospette
La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 18.1.2018, n. 547, richiama l'attenzione sull'obbligo, alla conclusione degli accertamenti ispettivi, da cui emergano fattispecie irregolari che possano configurare violazioni tributarie, di:   Comunicare i fatti di interesse al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del luogo dell'accertamento
La Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del18.1.2018, n. 547, ha ad oggetto:   La comunicazione alla Guardia di Finanza ex art. 36 del DPR 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)
La prima condizione di ammissibilità dell'incarico a investigatori privati da parte del datore di lavoro è:   La necessità di verificare la realizzazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, anche solo in presenza del sospetto della loro realizzazione
La programmazione nominativa dei contribuenti da sottoporre a verifica   Costituisce prerogativa del Comandante di Reparto
La proroga della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente può essere richiesta nell'ipotesi in cui   L'attività ispettiva riguardi soggetti di dimensioni medio-grandi
La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal 1° gennaio 2019 è di:   60 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 6.000 euro a un massimo di 60.000 euro (maggiorazione del 20%)
La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, fino al 31 dicembre 2018 è di:   50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro
La sanzione amministrativa prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1° gennaio 2019, se nei tre anni precedenti il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito, è di:   70 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 70.000 euro (maggiorazione del 40%)
La sanzione disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003, per l'intermediazione abusiva con scopo di lucro è:   l'arresto fino a 6 mesi e ammenda da 1.800 a 9.000 euro
La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, dal 1° gennaio 2019 è:   l'ammenda fino a 360 euro (maggiorazione del 20%) e l'arresto fino a 18 mesi
La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, fino al 31 dicembre 2018 è:   l'ammenda fino a 300 euro e l'arresto fino a 18 mesi
La sanzione penale prevista per la Somministrazione abusiva e utilizzazione illecita con sfruttamento di minori, di cui all'art. 18, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 276/2003, se nei tre anni precedenti il soggetto è stato sanzionato per lo stesso illecito, dal 1° gennaio 2019 è:   l'ammenda fino a 420 euro (maggiorazione del 40%) e l'arresto fino a 18 mesi,
La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che operano al dettaglio   Dovrà essere orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
La scelta di condurre attività ispettive verso evasori totali che sono lavoratori autonomi   Dovrà essere orientata attraverso il controllo economico del territorio e l'incrocio delle informazioni in tal modo ottenute con quelle presenti nelle numerose banche dati della rete informatica del Corpo
La somministrazione di lavoro richiede la stipula di due contratti:   il contratto di lavoro subordinato fra agenzia di somministrazione e lavoratore da somministrare nonché il contratto di somministrazione fra agenzia di somministrazione e utilizzatore
La somministrazione fraudolenta di cui all'art. 38- bis del D.Lgs. n. 81/2015 è sanzionata con:   un'ammenda di 20 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione
La somministrazione fraudolenta di cui all'art. 38- bis del D.Lgs. n. 81/2015 si configura:   quando l'attività di somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore
La verifica della regolare istituzione e conservazione dei libri, registri e documenti obbligatori ai sensi delle leggi fiscali, del codice civile o delle leggi speciali è riconducible a un   Controllo contabile
L'accesso - ex art. 52 del D.P.R. n. 633/72 - nei locali destinati all'esercizio di attività professionali va eseguito:   In presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
L'accesso nei locali destinati all'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, DPR n. 633/1972, rende necessaria   L'autorizzazione del responsabile dell'ufficio finanziario o del Reparto della Guardia di Finanza e la presenza del titolare dello studio o di altra persona appositamente delegata
L'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro è disciplinato da:   art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003
L'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, è costituito da:   5 sezioni
L'aliquota applicabile sugli acquisti intracomunitari è:   la stessa prevista per le operazioni interne
L'Amministrazione Finanziaria, ai sensi degli artt. 39, comma 2 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, ha la potestà di effettuare la determinazione del reddito degli evasori totali:   Con il metodo cosiddetto induttivo puro o extracontabile
L'analisi, da parte dei militari del Corpo, dei dati e delle notizie presenti nel Sistema Informatico delle Comunicazioni Obbligatorie, permette di:   Effettuare ricerche per periodo temporale, per codice fiscale dell'azienda, del datore di lavoro e del lavoratore nonché per codice univoco della comunicazione
L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, prevista dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157:   Non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972
L'apposizione della sigla di almeno uno dei verbalizzanti, con la data e l'intestazione del Reparto, in calce all'ultima annotazione di ciascun registro contabile si effettua   Il giorno di avvio della verifica
L'art. 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto che:   A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
L'art. 1, comma 16, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" prevede che:   per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui
L'art. 1, comma 22, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha previsto che:   gli enti previdenziali di cui ai precedenti commi 21 e 22 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze
L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che:   in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro
L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che:   l'applicazione di un'unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) della certificazione
L'art. 1, commi da 1109 a 1115, della n. 178/2020, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (c.d. "legge di bilancio 2021"), ha modificato l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che:   l'applicazione di una unica sanzione nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell'ammontare riferito all'operazione non memorizzata
L'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, prevede che:   l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è sanzionata in misura fissa con 100 euro
L'art. 116, comma 8 e ss. della Legge 388 del 23 dicembre 2000 prevede:   Sanzioni civili per omissione contributiva
L'art. 12, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 2012), prevede che il contribuente può richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili:   venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste e rappresenta
L'art. 13 del D.P.C.M.14 gennaio 2021, in tema di misure per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19, dispone che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure di cui al predetto D.P.C.M. e monitori l'attuazione delle restanti disposizioni da parte delle Amministrazioni competenti, avvalendosi:   dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L'art. 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997., disciplina che:   l'istituto del ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell'omessa memorizzazione dei corrispettivi giornalieri ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri
L'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), prevede che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale:   Quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro
L'art. 140, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che:   dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d'affari inferiore nel 2018 a 400.000 euro
L'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, disciplina:   un illecito amministrativo che punisce l'appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29 con le stesse sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione e per l'utilizzazione illecita
L'art. 18, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 276/2003, prescrive che:   un illecito penale (contravvenzione) che punisce l'appalto illecito con sfruttamento di minori con le stesse sanzioni previste per la somministrazione abusiva con sfruttamento di minori e per l'utilizzazione illecita con sfruttamento di minori
L'art. 2, comma 2, del DLgs. N. 149/2015, dà mandato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di:   Esercitare e coordinare su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'art. 2094 del codice civile disciplina:   La presunzione di onerosità nel rapporto di lavoro subordinato
L'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 ha:   Modificato il trattamento sanzionatorio e il procedimento di irrogazione della cosiddetta "maxisanzione", che si applica in caso di impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione ai Centri per l'impiego
L'art. 33, comma 1 della L. n. 183/2010 ha ampliato la competenza sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale:   agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, che accertano ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689
L'art. 34 della legge n. 4/1929 demanda la potestà all'accertamento delle violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie   agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, concerne:   Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, disciplina:   L'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, eseguiti presso le sedi di attività del committente e mediante l'impiego dei beni strumentali di proprietà di quest'ultimo
L'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale per il 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, si pone come scopo quello:   Di arginare il fenomeno dell'illecita somministrazione di manodopera e l'aggiramento della normativa contrattuale in tema di appalti
L'art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:   L'articolo 17 - bis
L'art. 43, 2° c. del DPR 600/1973 stabilisce che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro   Il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata
L'art. 57 -DPR 633/1972- stabilisce che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza entro il   31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
L'art. 603 bis, 1° comma, del codice penale prescrive in materia di caporalato:   salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
L'art. 603 bis, 2° comma, del codice penale prevede in materia di caporalato, nel caso in cui il reato disciplinato dal 1° comma sia stato commesso con violenza o minaccia:   La sanzione della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato
L'art. 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003,n.66 dispone che il lavoratore ha diritto a:   11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore
L'articolo 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":   ha previsto il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019
L'articolo 1, commi 910 - 913, della Legge n. 205/2017 ha previsto:   Il nuovo obbligo di procedere al pagamento della retribuzione e di eventuali acconti della stessa unicamente con modalità tracciabili
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che:   È preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 7° comma prevede che:   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che:   Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma, tra le altre cose, prevede che:   Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finchè perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate delle Entrate
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che:   l'esclusione della compensazione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma, tra le altre cose, prevede che:   In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonchè di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, disciplina che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 5° comma, tra le altre cose, prevede che:   Gli obblighi previsti da questo articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 1° comma prevede:   I soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nello Stato italiano, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 6° comma prevede che:   A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al precedente comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, all'8° comma prevede che:   In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma, tra le altre cose, prevede che:   Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
L'articolo 17 - bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, è intitolato:   Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera
L'articolo 3 dello Statuto dei lavoratori dispone che:   I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 2° comma prevede che:   All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la lettera a-quinquies)
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 3° comma prevede che:   Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, al 4° comma prevede che:   L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006
L'articolo 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020), convertito con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, ha aggiunto all'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera:   a-quinquies) Alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 27
L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dall'art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, riguarda:   Gli specifici controlli dei lavoratori dipendenti tramite l'istallazione di impianti audiovisivi e strumenti tecnologici
L'articolo 603 bis c.p., al primo comma, prevede in materia di caporalato:   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro
L'articolo 7 del D.P.R. 633/72 definisce uno dei presupposti indispensabili per stabilire se una operazione è assoggettata ad IVA in Italia: quale?   il presupposto territoriale
L'attività di verifica   Può essere svolta tanto presso la sede del contribuente, quanto presso l'ufficio dei verificatori
L'avvio di verifiche extra-programma   Deve essere, di regola, preventivamente richiesto dal Comandante del Reparto procedente al livello normalmente competente per l'approvazione in relazione al volume d'affari/ricavi/compensi/re dditi del contribuente individuato
L'avvio di verifiche nei riguardi di contribuenti non inseriti nel piano esecutivo approvato dai competenti livelli di comando:   È ammesso nell'ipotesi di attivazioni esterne che rendano necessario, ovvero opportuno, l'intervento in tempi ravvicinati
L'azione del Corpo per la repressione del lavoro nero e/o irregolare deve essere proiettata:   Alla determinazione delle basi imponibili sottratte ai relativi obblighi di applicazione delle ritenute fiscali e contributive nonché all'individuazione delle relative violazioni di carattere penale o amministrativo
L'azione di contrasto al sommerso d'azienda costituisce una priorità per la Guardia di Finanza:   Per i possibili recuperi erariali e per arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico
Le Agenzie per il lavoro:   possono affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione
Le aliquote IVA mutano in relazione all'importo dell'imponibile:   Mai
Le aziende possono ricorrere a investigatori privati per:   Verifiche relative a malattie, violazione al divieto di concorrenza, utilizzo improprio da parte del dipendente dei permessi previsti dalla legge 104/1992, attività retribuita in favore di terzi, veridicità delle attestazioni di presenza
Le cessioni a titolo oneroso di beni spediti o trasportati dal cedente italiano nel territorio di un altro Stato membro ad acquirenti che siano soggetti passivi d'imposta sono:   Cessioni intracomunitarie
Le indagini degli investigatori privati incaricati dalle aziende devono:   Concludersi in un termine ragionevole prestabilito
Le operazioni soggette rilevanti ai fini IVA in ambito nazionale prevedono che la cessione o prestazione sia effettuata:   Nel territorio dello Stato
Le verifiche a richiesta si possono identificare in tutti gli interventi ispettivi esplicitamente disposti o richiesti   A livello centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate o, a livello periferico, dai singoli Uffici dell'Agenzia delle Entrate) da altri Comandi del Corpo
Le verifiche a soggetti di medie dimensioni, sono rivolte a contribuenti con volume d'affari o dei ricavi o compensi   compreso tra 5.164.569,00 e 100.000.000,00 di euro
Le verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni, sono rivolte a contribuenti con volume d'affari o dei ricavi o compensi   oltre 100.000.000,00 di euro
L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata con:   Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso ufficiale di riferimento + 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi o premi omessi
L'evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero è sanzionata:   Fino ad un massimo del 60% dell'importo dei contributi o premi evasi
L'impiego degli investigatori privati nelle aziende deve:   Essere in linea con la normativa sulla privacy e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
L'indetraibilità oggettiva è legata:   Alla natura dell'acquisto
L'inoltro di inviti, richieste e/o questionari al contribuente   è consentito agli Uffici finanziari e, quindi, anche alla G. di F. a norma degli artt. 51 DPR n. 633/72 e 32 DPR n. 600/73
L'intermediazione illecita con sfruttamento di manodopera è prevista da:   art. 603 -bis c.p.
L'Ispettorato nazionale del lavoro è l'Organo preposto a ricevere:   Il rapporto di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro può:   Visionare in ogni parte e in qualsiasi momento i laboratori, i cantieri e i lavori nonché i dormitori e i refettori annessi allo stabilimento
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si coordina anche con:   I servizi ispettivi delle ASL e ARPA
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha impartito specifiche direttive che descrivono i percorsi ispettivi a contrasto:   Del cosiddetto dumping sociale e utilizzo abusivo dell'istituto del distacco transnazionale
Lo Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che, nel corso delle verifiche fiscali, la permanenza presso la sede del contribuente:   non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio
L'omessa iscrizione nei libri aziendali di uno o più dipendenti configura l'inadempienza di:   Evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero
L'omessa redazione del verbale di primo accesso ispettivo in materia di lavoro o la sua grave incompletezza determina che:   Tali inosservanze possano dar luogo a profili di invalidità e di nullità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità, per esplicita violazione dell'art. 13, comma 1 del D.L.gs. n. 124/2004
L'omissione contributiva dovuta a oggettive incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa è sanzionata con:   Tasso d'interesse (in ragione d'anno) pari al tasso ufficiale di riferimento + 5,5 punti, se il pagamento dei contributi è effettuato nei termini fissati dagli enti impositori, fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi