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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUIA - TSUIB

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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il distributore che non ottemperi al provvedimento emanato dall'autorità di vigilanza, a seguito di accertamento, di ritiro o richiamo dal mercato di giocattoli pericolosi, è punito:   con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2 del Decreto legislativo 11 aprile 2011,n. 54 è punito:   con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, è soggetto   alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera al provvedimento di divieto dell'autorità di vigilanza di immissione di un giocattolo, con marcatura CE irregolare, sul mercato è soggetto:   Alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto:   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze per la sicurezza dell'uso, ex-art. 10 D.Lgs. n. 54/2011, è soggetto:   alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, si profilano vari reati di natura penale:   Art. 2598 c.c.: Atti di concorrenza sleale
Se i prodotti risultano privi di marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere:   Il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione
Secondo l'art 23 del DLgs 30 del 2005 aggiornato dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, il marchio può essere trasferito?   Si, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Secondo l'art 7 del D.Lgs 30 del 2005 aggiornato dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, cosa può essere registrato come marchio d'impresa?   tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
Secondo l'art 7 del DLgs 30 del 2005 aggiornato dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15., a cosa servono i marchi d'impresa?   a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
Secondo un orientamento costante assunto dalla giurisprudenza, i reati di cui all'art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - possono concorrere con il reato ex-art. 648 c.p. - ricettazione   Vero
Sono considerati, in base alla normativa unionale sull'origine, prodotti di origine italiana:   I prodotti realizzati sul territorio nazionale utilizzando esclusivamente componenti di origine italiana ed inviati all'estero per essere semplicemente assemblati, confezionati ed etichettati, che non subiscano nello stabilimento estero una trasformazione sostanziale (rilevante ai fini dell'acquisizione dell'origine non preferenziale) o sufficiente (ai fini dell'origine preferenziale)
Sono soggetti all'obbligo di etichettatura specifica per prodotti pericolosi:   Tutti i prodotti immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza riconosciuta pericolosa ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 52/1997
Sul piano contrattuale e commerciale, in caso di prodotti non a norma, il rapporto di compravendita;   È nullo ai sensi dell'art. 1418 del c.c.