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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Protezione fauna selvatica ed esercizio caccia in Sardegna

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A CHI SUPERA I LIMITI STABILITI DI FAUNA ABBATTIBILE AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA L.R. 23/98 E' SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA CACCIA PER UN PERIODO DI:   Tre mesi.
AI SENSI DELL' ART. 21 DELLA L. 157/92 E DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 È VIETATA:   La caccia sparando da aeromobili.
AI SENSI DELLA L.R. 23/98 (ART. 12) A CHI COMPETE L'ACCERTAMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE COLTURE DALLA FAUNA SELVATICA?   Alla Provincia.
AI SENSI DELLA L.R. 23/98 (ART. 75) LA TABELLAZIONE DEI TERRITORI SENZA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE:   Costituisce illecito amministrativo.
AI SENSI DELLA L.R. 23/98 A CHI FA CARICO ATTUALMENTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALLE AZIENDE TURISTICO VENATORIE DALLA FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE E IN PARTICOLARE DA QUELLA PROTETTA?   Ai titolari delle aziende turistico venatorie.
AI SENSI DELL'ALLEGATO DELLA L.R. 23/98, DI QUALI DELLE SEGUENTI SPECIE DI FAUNA SELVATICA E' VIETATO IL PRELIEVO?   Tarabuso, martin pescatore, pollo sultano.
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 23/98 IL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO DELIBERA SULLA FORMAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO ED ESPRIME PARERE SULL'AUTORIZZAZIONE:   Ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena.
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 23/98 QUALE DEI TRE COMPITI NON RIENTRA TRA QUELLI DEL COMITATO REGIONALE FAUNISTICO?   Curare l'immissione di idonee specie autoctone.
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L. 157/92 TRA I DOCUMENTI CHE IL CACCIATORE DEVE AVERE DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA SI CONTEMPLA LA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI CON MASSIMALI STABILITI CON DECRETO MINISTERIALE. OGNI QUANTI ANNI VENGONO AGGIORNATI I MASSIMALI?   Quattro anni.
AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 23/98 A CHI COMPETE LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA LORO AFFIDATE?   Alle Province.
AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 157/92 È CONSENTITO:   Cacciare con fucile a due colpi di calibro 12 e anima liscia.
AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 157/92 QUALE DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI È ILLECITO AMMINISTRATIVO?   Omesso recupero dei bossoli delle cartucce sparate nei luoghi di caccia.
AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 157/92 E DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 E' VIETATO:   L'uso ai fini di richiamo di uccelli vivi accecati.
AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 157/92 È VIETATO:   Commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 23/98 L' ESTENSIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA È:   Non inferiore al 20 percento e superiore al 30 percento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione.
AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.R. 23/98 LE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA O DI CATTURA SONO DESTINATE:   Alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio delle fauna stanziale, la sosta delle fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA L.R. 23/98, L'ISTITUZIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA HA UNA DURATA COMPRESA, SALVO RINNOVO, FRA:   Tre e sei anni.
AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 23/98 LA COSTITUZIONE DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA E' DISPOSTA CON DECRETO:   Dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 23/98 LA COSTITUZIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA E' DISPOSTA CON DECRETO:   Dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 23/98, A CHI COMPETE GESTIRE DIRETTAMENTE LE OASI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA?   Alla Regione che si avvale dell'Istituto Regionale per la fauna selvatica.
AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA L.R. 23/98, A CHI COMPETE LA GESTIONE DELLE ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?   Alle Province.
AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L. 157/92 COLORO CHE SONO PREPOSTI ALLA VIGILANZA VENATORIA POSSONO CHIEDERE, A CHI E' TROVATO IN POSSESSO DI ARMI, DI ESIBIRE:   Tutti i documenti necessari all'esercizio della caccia, le armi e la selvaggina abbattuta o catturata.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. 157/92 COSTITUISCE VIOLAZIONE PENALE:   L'abbattimento, cattura e detenzione del muflone sardo.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. 157/92 COSTITUISCE VIOLAZIONE PENALE:   L'esercizio venatorio nei parchi nazionali, naturali, regionali e nelle oasi naturali.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. 157/92 E' SANZIONATO PENALMENTE:   L'esercizio venatorio nei parchi e giardini urbani e nei terreni adibiti ad attività sportive.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. 157/92 QUALI DELLE SEGUENTI È UNA VIOLAZIONE PENALE?   Esercizio di caccia nei giorni di silenzio venatorio.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L. 157/92 QUALI DELLE SEGUENTI È UNA VIOLAZIONE PENALE?   Caccia da bordo di autoveicoli.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 I TITOLARI DI IMPRESA AGRICOLA POSSONO ATTUARE L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA PER FINI ALIMENTARI:   Senza specifica autorizzazione ma il titolare è tenuto a dare comunicazione all'Assessorato delle Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 23/98 L'AMMINISTRAZIONE PUO' AUTORIZZARE GLI ALLEVAMENTI DI SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA PER SCOPI ALIMENTARI. QUALE E' LA DURATA DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE?   Sette anni.
AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L. 157/1992 L'ESERCIZIO DELLA CACCIA SENZA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI COMPORTA:   Una sanzione amministrativa.
AI SENSI DELL'ART. 31 DELLA L. 157/92 QUALI DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI È ILLECITO AMMINISTRATIVO?   Esercizio della caccia in fondo chiuso.
AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 23/98, I SOCI DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI UNA AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA AL DI FUORI DELLA STESSA AZIENDA NON POSSONO ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA:   Alla pernice e alla lepre sarda.
AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 23/98, LE AUTORIZZAZIONI PER L'ISTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE SONO RILASCIATE:   Dall'Assessorato Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, LE AUTORIZZAZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE AZIENDE AGRI- TURISTICO-VENATORIE SONO RILASCIATE DA:   L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale di concerto con l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE POSSONO ESSERE INTRAPRESE:   Attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.
AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23, NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE LE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI:   Possono essere istituite con abbattimento di fauna selvatica allevata.
AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 1 DELLA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 L'ATTIVITA' VENATORIA CONTROLLATA NELL'AMBITO DELLE AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE PUO' ESSERE ESERCITATA DA CACCIATORI MUNITI DI:   Regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.
AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA L.R. 23/98 L'ATTIVITA' VENATORIA SULLA FAUNA SELVATICA LIBERATA O IMMESSA NELL'AMBITO DELL'AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA PUO' ESSERE ESERCITATA DA CACCIATORI MUNITI:   Di regolare autorizzazione per il porto di fucile ad uso di caccia.
AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA L.R. 23/98 NELLE AREE DESTINATE ALL'ADDESTRAMENTO ED ALL'ALLENAMENTO DEI CANI E' CONSENTITO L'ABBATTIMENTO DI:   Selvaggina allevata per l'addestramento cani.
AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. 23/98 I CONFINI DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA, NONCHE' I FONDI CHIUSI DEVONO ESSERE DELIMITATI A CURA DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE E DEI SOGGETTI INTERESSATI CON TABELLE PERIMETRALI POSTE, AD UNA DISTANZA FRA LORO DI:   Circa 100 m.
AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. 23/98 QUANDO I TERRENI SONO CONTIGUI A CORSI O SPECCHI D'ACQUA LE TABELLE DI DELIMITAZIONE DEI CONFINI DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA:   Possono essere collocate su natanti, emergenti almeno 50 cm dal pelo d'acqua.
AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 23/98 LA FAUNA SELVATICA APPARTIENE A CHI:   Legittimamente la uccide o la cattura.
AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 23/98 IL CACCIATORE PUO' FARSI AIUTARE, PER CONDURRE I CANI DA PERSONE:   Non munite di apposita autorizzazione regionale.
AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 23/98 OGNI CACCIATORE DI NORMA NON PUO' UTILIZZARE PIU' DI TRE CANI. IN QUALI CIRCOSTANZE PUO' UTILIZZARNE UN NUMERO MAGGIORE?   Durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.
AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 23/98 OLTRE LE ARMI CONSENTITE IL CACCIATORE QUALI ALTRI STRUMENTI PUO' USARE?   Utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
AI SENSI DELL'ART. 42 DELLA L.R. 23/98, NEI DODICI MESI SUCCESSIVI AL RILASCIO DELLA PRIMA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA, IL CACCIATORE:   Può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni.
AI SENSI DELL'ART. 42 L.R. 23/98, L'ESERCIZIO VENATORIO E' CONSENTITO A CHI:   Ha compiuto 18 anni, è provvisto di licenza di porto di fucile, di polizze assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi, dell'abilitazione e dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia.
AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 23/98 IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE E' OBBLIGATO ANNUALMENTE A TRASMETTERE ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE IL FOGLIO DEL LIBRETTO VENATORIO CONTENENTE LE ANNOTAZIONI SULLA SELVAGGINA ABBATTUTA:   Al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 31 marzo.
AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.R. 23/98, L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA PER I RESIDENTI IN SARDEGNA HA LA DURATA:   Della licenza di porto di fucile per uso caccia ed è subordinata al pagamento della tassa di concessione.
AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R. 23/98 E' CONSENTITO L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA APPARTENENTI ALLE SEGUENTI SPECIE DI UCCELLI STANZIALI:   Pernice sarda.
AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA L.R. 23/98 E' POSSIBILE RECARSI NEI GIORNI DI CACCIA PRESSO IL PUNTO DI CACCIA O DI RIENTRO DA UN'ORA PRIMA DEL SORGERE DEL SOLE FINO AD UN'ORA DOPO IL TRAMONTO?   Si, purchè con il fucile scarico.
AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA L.R. 23/98, L'ESERCIZIO DELLA CACCIA NON E' SANZIONABILE SE SI SVOLGE:   Entro un'ora dopo il tramonto.
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LA L.R. 29 LUGLIO 1998 N. 23 TUTELA LA FAUNA SELVATICA COSTITUITA DA:   I mammiferi, gli uccelli, i rettili, e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA L.R. 23/98 IL PRELIEVO MASSIMO DI SPECIE CACCIABILI E':   Individuato dal calendario venatorio regionale emanato annualmente.
AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA L.R. 23/98, IL PRELIEVO MASSIMO, GIORNALIERO E STAGIONALE DELLE SPECIE CACCIABILI, VIENE STABILITO:   Dal calendario venatorio regionale adottato annualmente.
AI SENSI DELL'ART. 51 DELLA L.R. 23/98 L'ASSESSORE REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE PUO' LIMITARE O VIETARE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE L'ESERCIZIO VENATORIO:   Per proteggere la fauna selvatica da malattie o altre calamità.
AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA L.R. 23/98 IL PROPRIETARIO CHE INTENDE VIETARE LA CACCIA NEL PROPRIO FONDO RUSTICO DEVE PRESENTARE RICHIESTA ALL'ASSESSORE REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE:   Entro trenta giorni dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale e per gli anni successivi entro il 30 giugno.
AI SENSI DELL'ART. 59 DELLLA L.R. 23/98 DA CHI SONO RISARCITI I DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ED IN PARTICOLARE DA QUELLA PROTETTA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA NELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA?   Dalla Regione.
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. 23/98 QUALE DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI E' ILLECITO AMMINISTRATIVO?   Inanellare uccelli senza la preventiva autorizzazione.
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23/98 E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE ABBATTE, CATTURA O RINVIENE UCCELLI INANELLATI DI DARNE NOTIZIA:   All'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 23/98 L'ATTIVITA' DI INANELLAMENTO PUO' ESSERE SVOLTA:   Esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L. 23/98 IN QUALI ZONE E' VIETATO L'ESERCIZIO DELLA CACCIA?   Fondi recintati con chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO E' VIETATO SPARARE CON FUCILE DA CACCIA CON CANNA AD ANIMA LISCIA DA DISTANZA INFERIORE A 150 M. IN DIREZIONE DI:   Fabbricati e stabili adibiti ad abitazione.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 E' VIETATO L'USO DELLE MUNIZIONI SPEZZATE NELLA CACCIA:   Agli ungulati.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 E' VIETATO:   Cacciare a rastrello in più di tre persone.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 E' VIETATO:   L'uso di armi corte, ad aria compressa ed a gas.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 E' VIETATO:   Usare armi munite di silenziatore.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 È VIETATO:   L'uso del furetto.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 È VIETATO:   L'esercizio venatorio nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 È VIETATO:   Cacciare i conigli selvatici con sistema della battuta.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 È VIETATO:   L'uso di mezzi elettrici, lanterne e di insidie notturne.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 IN QUALI ZONE E' VIETATO L'ESERCIZIO DELLA CACCIA?   Parchi nazionali, regionali, riserve naturali.
AI SENSI DELL'ART. 61 DELLA L.R. 23/98 L'ESERCIZIO VENATORIO E' VIETATO:   Nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati.
AI SENSI DELL'ART. 63 DELLA L.R. 23/98, L'IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA ESTRANEA ALLA FAUNA INDIGENA PUO' ESSERE AUTORIZZATA:   Dall'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente.
AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA L.R. 23/98 LA DETENZIONE DI FAUNA SELVATICA NON E' PERMESSA:   Al cittadino che non ha ottenuto l'apposita autorizzazione.
AI SENSI DELL'ART. 68 DELLA L.R. 23/98 È VIETATA LA CACCIA VAGANTE NEI:   Vivai, giardini, coltivazioni floreali, orti.
AI SENSI DELL'ART. 68 DELLA L.R. 23/98 LA CACCIA VAGANTE È VIETATA QUANDO VIENE ATTUATA:   In terreni in attualità di coltivazione.
AI SENSI DELL'ART. 68 DELLA L.R. 23/98 NEI TERRENI RIMBOSCHITI DA MENO DI CINQUE ANNI INDICATI DA APPOSITE TABELLE E' VIETATA LA CACCIA VAGANTE:   In ogni caso.
AI SENSI DELL'ART. 68 DELLA L.R. 23/98 SONO DA RITENERSI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE:   I vivai e i giardini.
AI SENSI DELL'ART. 70DELLA L.R. 23/98 LUNGO I CONFINI PERIMETRALI, DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA, CONTIGUI A CORSI O SPECCHI D'ACQUA E' VIETATA LA CACCIA FINO ALLA DISTANZA DAL CONFINE DI:   50 m.
AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 23/98 L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI MUFLONE SARDO, OLTRE LE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 30 DELLA L. 157/1992, COMPORTA:   Il sequestro delle armi e la comunicazione al Questore.
AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA L.R. 23/98 A CHI ABBATTE O CATTURA IN TEMPI E MODI VIETATI UN ESEMPLARE DI QUALSIASI SPECIE DI FAUNA PREVISTA NEL CALENDARIO VENATORIO OLTRE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA VIENE SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA CACCIA PER UN PERIODO:   Da due a cinque anni.
AI SENSI DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 157/92 E DELLA L.R. 23/98 QUALE DELLE SEGUENTI VIOLAZIONI E' ILLECITO AMMINISTRATIVO?   Attività di impagliatore senza autorizzazione rilasciata dalla provincia competente.