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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Parte 2

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- Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte costituzionale è diversa in quanto integrata da:   sedici membri
- Nei lavori della Camera, il “calendario”:   è lo strumento con cui si indicano quali argomenti verranno trattati nelle sedute
- Nel Senato della Repubblica sono previsti membri non elettivi ovvero:   i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica
- Nelle ipotesi, previste all'art. 120 della Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione?   La legge dello Stato
- Nell'esercizio dei suoi poteri costituzionali, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera?   Sì, lo prevede espressamente l'art. 88 della Costituzione
- Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato:   dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri
- Nell'ordinamento italiano l'espressione “bicameralismo perfetto o paritario” è riferita:   ai due rami del Parlamento che sono titolari dei medesimi poteri
- Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso numero dei componenti; infatti:   i deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi