Elenco in ordine alfabetico delle domande di Statuto Regione Lazio
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- La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali è istituita: Presso la Presidenza della Giunta
- La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali istituita presso la presidenza della giunta si compone: Del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale e il Segretario generale della Giunta
- La conferenza di coordinamento di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali istituita presso la presidenza della giunta è presieduta: Dal Presidente della Regione
- La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio": Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta
- La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio": Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali
- La Consulta femminile regionale per le pari opportunità di cui all'art. 73 "Nuovo statuto della Regione Lazio": È organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale
- La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui all'art. 74 "Nuovo statuto della Regione Lazio": È organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili
- La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui all'art. 74 "Nuovo statuto della Regione Lazio": Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività
- La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali? Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio
- La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti esecutivi di leggi regionali? Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio
- La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria? Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio
- La Giunta della Regione Lazio può adottare regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture della Giunta? Si, lo prevede espressamente l'art. 47, L.R. Stat. 11/11/2004, n. 1 del Lazio
- La L.R. n. 6/2002 del Lazio disciplina il sistema organizzativo della Giunta e quello del Consiglio regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente. Ai sensi della suddetta legge si intende per "organi di governo": Il Presidente della giunta, la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale
- La valutazione e il controllo strategico concerne (art. 14, L.R. n. 6/2002): L'adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo
- L'A.S.A.P. prevista all'art. 27 della L.R. n. 6/2006 del Lazio: È uno strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente, spetta: Agli organi di governo
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. La valutazione dei dirigenti apicali, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati previsto dalla normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, spetta: Agli organi di governo
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l'esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti spetta: Agli organi di governo
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione degli atti finalizzati al miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità, ai sensi della normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, spetta: Agli organi di governo
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. L'adozione di atti di gestione che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, spetta: Ai dirigenti
- L'art. 4 della L.R. n. 6/2002 del Lazio, in attuazione di quanto dispone il D.Lgs. n. 165/2001, distingue attività attinenti all'indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. La competenza in ordine all'attività amministrativa e di gestione spetta: Ai dirigenti
- L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie di cui all'art. 72 "Nuovo statuto della Regione Lazio": È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare
- L'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie di cui all'art. 72 "Nuovo statuto della Regione Lazio": È organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni



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