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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecniche di stoccaggio dell'amianto

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Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo   devono essere determinate
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta, è opportuno che i recipienti fissi e mobili   siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti   speciali
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto), derivanti dalle attività di depurazione delle acque reflue, sono classificati come rifiuti   speciali
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) incompatibili tra loro devono essere stoccati in modo da   non venire a contatto tra di loro
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in   pericolosi e non pericolosi
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base all'origine, sono classificati in   urbani e speciali
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti speciali di MCA (materiali contenenti amianto) sono classificati in base alle caratteristiche   di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per   tipologie omogenee di rifiuti
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), effettuato alle condizioni normativamente espresse,   non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere   effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato   in condizioni di sicurezza
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti, provenienti dalla bonifica di m MCA (materiali contenenti amianto), nel rispetto delle relative norme tecniche, deve essere effettuato per   categorie omogenee di rifiuti
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che   contiene sostanze tossiche
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta deve   essere effettuato da personale autorizzato che verificheranno che le etichette siano chiare e leggibili
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, indipendentemente dalle quantità in deposito, almeno con cadenza   trimestrale
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta, i rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   non si possono mai miscelare
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da   produttore
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia   allontanato dal luogo di produzione
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a   un anno
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se in un deposito temporaneo prima della raccolta proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità   uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono   essere correttamente etichettati
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere contrassegnati   con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono   essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto),   devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere   provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i serbatoi che contengono rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di   sistemi anti-traboccamento
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)   devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere   realizzati su basamenti impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in canalette o pozzetti di raccolta
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, lo stoccaggio   deve avvenire in aree confinate
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento   potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato   con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento   deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se i sistemi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato   in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su   basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati   su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se lo stoccaggio di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in un serbatoio fuori terra   il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio
Ai sensi del DM 6.9.1994, bacini e vasche destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere   adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere   adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti