Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tecniche di stoccaggio dell'amianto
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- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo devono essere determinate
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di segnalare la presenza di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in recipienti fissi e mobili presenti all'interno di un deposito temporaneo prima della raccolta, è opportuno che i recipienti fissi e mobili siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti speciali
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto), derivanti dalle attività di depurazione delle acque reflue, sono classificati come rifiuti speciali
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) incompatibili tra loro devono essere stoccati in modo da non venire a contatto tra di loro
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in pericolosi e non pericolosi
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), in base all'origine, sono classificati in urbani e speciali
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti speciali di MCA (materiali contenenti amianto) sono classificati in base alle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), effettuato alle condizioni normativamente espresse, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti, provenienti dalla bonifica di m MCA (materiali contenenti amianto), nel rispetto delle relative norme tecniche, deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che contiene sostanze tossiche
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il trasporto di contenitori di rifiuti pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), dal luogo di produzione al deposito temporaneo prima della raccolta deve essere effettuato da personale autorizzato che verificheranno che le etichette siano chiare e leggibili
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, indipendentemente dalle quantità in deposito, almeno con cadenza trimestrale
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, in un deposito temporaneo prima della raccolta, i rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), non si possono mai miscelare
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da produttore
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a un anno
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se in un deposito temporaneo prima della raccolta proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), vi sono più serbatoi che contengono rifiuti liquidi potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
- Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, una caratteristica di pericolo per un rifiuto speciale proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti costituiti da ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, contenitori e imballaggi utilizzati per il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente per sopportare le sollecitazioni cui sono sottoposti
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono garantire una tenuta adeguata a impedire la fuoriuscita di materiale o, comunque, di vapori pericolosi
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere correttamente etichettati
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti fissi e mobili per deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere contrassegnati con etichette o targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio, atti a evidenziare la natura e la pericolosità dei rifiuti
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti a effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere provvisti di mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti speciali provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i serbatoi che contengono rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di sistemi anti-traboccamento
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono essere captati e inviati ad apposito sistema di abbattimento
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere realizzati su basamenti impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in canalette o pozzetti di raccolta
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, in un impianto di messa in riserva, se lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in cumuli, lo stoccaggio deve avvenire in aree confinate
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoio fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se i sistemi anti-traboccamento dei serbatoi contenenti liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) hanno una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
- Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se lo stoccaggio di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in un serbatoio fuori terra il serbatoio deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio
- Ai sensi del DM 6.9.1994, bacini e vasche destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
- Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti



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