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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa sulla cessazione dell'amianto

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- Secondo il D.lgs. n. 36/2003, il regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ha   disciplinato il conferimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto (RCA)
- Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono   stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica
- Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto prevedono tra l'altro   l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto
- Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati   dalle regioni
- Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di amianto in matrice friabile in un edificio, il proprietario   deve darne comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale
- Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici   è obbligatorio il censimento degli edifici
- Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è   vietata l'immissione sul mercato e la commercializzazione della crocidolite e dei prodotti correlati
- Secondo la legge n. 257/1992, in materia di amianto, è compito delle regioni   predisporre piani di protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto
- Secondo la legge n. 257/1992, in relazione all'impiego dell'amianto è stato sancito   il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione
- Secondo la legge n. 257/1992, la Commissione nazionale amianto è stata istituita   dalla Legge che sancisce la cessazione dell'amianto
- Secondo la Legge n. 257/1992, sono definiti rifiuti di amianto   qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente
- Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto   i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente