Elenco in ordine alfabetico delle domande di Prevenzione e sicurezza operazioni di bonifica
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- Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/ giorno, i cui lavori non comportano rischi particolari per i lavoratori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi viene verificata mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti per legge
- Nei luoghi di lavoro, per valutare l'eventuale esposizione del lavoratore ad agenti chimici pericolosi, possono essere condotti campionamenti ambientali e personali
- Nel caso di attività lavorative che implicano un uso deliberato di agenti biologici a cui possono essere esposti i lavoratori è opportuno eseguire un monitoraggio degli specifici agenti, mediante tecniche che ne consentano il rilevamento in aria e sulle superfici
- Nel caso di incidenti o di emergenza dovute ad agenti chimici il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza
- Nel caso di possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve scegliere attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile
- Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori analoga esposizione a uno stesso agente, il medico competente deve informare immediatamente e individualmente lavoratori interessati e datore di lavoro
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, le norme sulla sicurezza dei cantieri mobili o temporanei prevedono sanzioni penali (arresto) per committenti e responsabili dei lavori, coordinatori, datori di lavoro e dirigenti e lavoratori autonomi
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "agente biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "lavoro in quota" si intende un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "pericolo" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "rischio" delle sostanze pericolose di natura chimica nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o di esposizione
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "uomini-giorno" si intende l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite biologico" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende il valore limite stabilito per legge della concentrazione di un agente biologico, o di un suo prodotto finale nell'aria o nell'organismo umano (sangue)
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per "valore limite di esposizione professionale" nell'ambito della valutazione del rischio nei cantieri di bonifica si intende il limite della concentrazione media in un determinato periodo di tempo di un agente chimico presente nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro
- Nel D. Lgs. n. 81/2008, per valore limite biologico si intende il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico
- Nel piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica vengono riportati i numeri di pronto intervento che devono essere utilizzati nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza
- Non ricorre l'obbligo del DUVRI in caso di lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini-giorno, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive
- Non rientrano nella finalità della sorveglianza sanitaria le visite mediche effettuate per accertare lo stato di gravidanza



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