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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Adempimenti amministrativi

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- Nei formulari di identificazione dei rifiuti, nel corso della microraccolta devono essere indicate   tutte le tappe intermedie effettuate
- Nel caso di microraccolta di rifiuti, se il percorso dovesse subire delle variazioni,   nello spazio relativo alle annotazioni del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato
- Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari e commercianti senza detenzione del rifiuto devono essere riportati alla voce "Destinato a:"   l'operazione di recupero R, o l'operazione di smaltimento D
- Nel registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale dedicato agli intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, la voce "Num. Formulario" si riferisce   al numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e il numero di serie della spedizione ove previsto
- Nel registro di carico e scarico dell'intermediario o commerciante di rifiuti senza detenzione, le quantità devono essere registrate   indifferentemente in chilogrammi o in litri
- Nella compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti), ogni operatore   è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza
- Nell'ambito di attività di trasporto intermodale di rifiuti, gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico   dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro
- Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale   entro le successive 24 ore all'autorità competente e al produttore
- Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito nell'ambito di trasporto intermodale, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale all'autorità competente e al produttore e   anche all'intermediario o al soggetto a esso equiparato che ha organizzato il trasporto, se esistente
- Non rientrano nelle attività di stoccaggio   le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le settantadue ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione