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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Adempimenti amministrativi

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I registri degli intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere tenuti o resi accessibili agli organi di controllo presso   la sede operativa
Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, non rientra nelle attività di stoccaggio a condizione che il deposito stesso sia svolto   entro 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito
Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci   non è considerata attività di stoccaggio a precise condizioni
Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di scali ferroviari non rientra nelle attività di stoccaggio se i rifiuti sono   presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito
Il trasportatore del rifiuto   non è responsabile per quanto indicato nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza
Il trasporto dei rifiuti costituisce, insieme alla raccolta,   una fase della gestione dei rifiuti
In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi   sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
In tema di deposito di rifiuti nell'ambito di trasporto intermodale, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, il produttore di rifiuti è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi   entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione
In tema di trasporto intermodale di rifiuti, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, è tenuto alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi nei successivi 24 giorni   il produttore di rifiuti
In tema di trasporto intermodale di rifiuti, anche se l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti sono stati effettuati tempestivamente, è comunque obbligato a garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria   il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico
In tema di trasporto intermodale di rifiuti, l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti effettuati nei termini temporali previsti   escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato