Elenco in ordine alfabetico delle domande di Adempimenti amministrativi
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- I registri degli intermediari o commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi devono essere tenuti o resi accessibili agli organi di controllo presso la sede operativa
- Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, non rientra nelle attività di stoccaggio a condizione che il deposito stesso sia svolto entro 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito
- Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non è considerata attività di stoccaggio a precise condizioni
- Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di scali ferroviari non rientra nelle attività di stoccaggio se i rifiuti sono presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito
- Il trasportatore del rifiuto non è responsabile per quanto indicato nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza
- Il trasporto dei rifiuti costituisce, insieme alla raccolta, una fase della gestione dei rifiuti
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- In tema di deposito di rifiuti nell'ambito di trasporto intermodale, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, il produttore di rifiuti è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi entro 24 giorni dalla ricezione della comunicazione
- In tema di trasporto intermodale di rifiuti, a seguito della comunicazione di mancata presa in carico entro 6 giorni dall'inizio dell'attività di deposito, è tenuto alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi nei successivi 24 giorni il produttore di rifiuti
- In tema di trasporto intermodale di rifiuti, anche se l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti sono stati effettuati tempestivamente, è comunque obbligato a garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico
- In tema di trasporto intermodale di rifiuti, l'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti effettuati nei termini temporali previsti escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato



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