Elenco in ordine alfabetico delle domande di Norme generali
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- I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e conservati nel medesimo luogo
- I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per 3 anni
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente
- I registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione
- I registri di carico e scarico dei rifiuti, dalla data dell'ultima registrazione, vanno conservati per 3 anni
- I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato
- I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti
- Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento che serve a garantire la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti sia destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto sia di rifiuti pericolosi che non pericolosi
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto
- Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non è necessario nel caso di trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- Il FIR (formulario di identificazione rifiuti) nello spazio riservato al produttore richiede che venga indicata, quale luogo di produzione del rifiuto, l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto
- Il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) contiene uno spazio dedicato alle annotazioni
- Il modello unico di dichiarazione ambientale MUD prevede schede specifiche destinate a commerciante o intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi
- Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MUD)
- Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
- Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è articolato nelle sezioni di Anagrafica e Tracciabilità
- Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis è effettuato ogni 10 anni
- Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)
- Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa
- Il testo della garanzia finanziaria da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione
- Il trasporto dei rifiuti è regolato primariamente dalla disciplina generale dell'autotrasporto di cose
- Il trasporto di rifiuti costituiti da oli minerali esauriti è accompagnato da FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in sede di rinnovo dell'iscrizione, le imprese che risultino registrate EMAS o certificate UNI-EN ISO 14001 possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale possono essere sospesi dall'Albo nazionale
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono sottoposti alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della documentazione prevista per la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo nazionale, deliberano l'iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2-bis avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 deve essere rinnovata ogni cinque anni
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte, ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto da parte dei soggetti iscritti dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione semplificata all'Albo nazionale, dispongono con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime
- In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti ai soggetti iscritti in procedura semplificata all'Albo nazionale, questi ultimi hanno diritto di conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime
- In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale consente l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i veicoli classificati trattori stradali sono esonerati da attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto redatta da responsabile tecnico
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante attestato d'iscrizione, senza vincoli o limiti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i soggetti iscritti
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di 9.000,00 euro per il primo autoveicolo e di 900,00 euro per ogni veicolo aggiuntivo
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada) è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada) è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e deve essere presentata una nuova garanzia finanziaria
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi copre le somme dovute per operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere redatta dal responsabile tecnico dell'impresa
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi non è sottoposta a garanzia finanziaria
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi consente l'attività di raccolta e trasporto fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedono trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno richiede l'iscrizione all'Albo nazionale in categoria 5
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che ne mutano la natura o la composizione, effettuato da imprese che effettuano queste ultime attività richiede l'iscrizione all'Albo nazionale in categoria 4 in quanto nuovo produttore
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4 non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5 non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi non è necessario adeguare la garanzia finanziaria in quanto non richiesta per la categoria 4
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi, è necessario adeguare l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell'idoneità i veicoli classificati trattori stradali
- In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio sia per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing
- In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese
- In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti) costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questo fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti
- In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione
- In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono iscritti all'Albo nazionale sulla base di una comunicazione
- In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, per le società di gestione dei servizi pubblici che intendono iscriversi in procedura semplificata, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni
- In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie da prestare per l'iscrizione all'Albo nazionale da parte delle imprese registrate EMAS e/o certificate UNI EN ISO 14:001 sono ridotte
- In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie prestate per l'iscrizione all'Albo nazionale sono ridotte per le imprese registrate EMAS e per quelle in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001
- In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende che effettuano raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13) possono iscriversi in modalità semplificata al "registro metalli" gestito dall'Albo nazionale stesso
- In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese iscritte d'ufficio al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13) possono trasportare al massimo la quantità annua prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza della categoria 1, 4 o 5
- In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13) avviene in modalità semplificata secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale
- In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13) avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, devono risultare dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) almeno i seguenti dati nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome e indirizzo del destinatario
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali (se diversi dai rifiuti urbani)
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
- In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare la natura e l'origine dei rifiuti
- In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
- In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie
- In caso di trasbordo parziale del carico su veicolo diverso, per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato nel secondo mezzo di trasporto
- In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia) nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023) i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore sono indicati nell'Allegato FORMULARIO RIFIUTI
- In presenza di sinistro e di presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, qualora l'impresa non si attivi, il fideiussore sarà tenuto a versare una somma come ristoro per danni all'ambiente in forza di sentenza dotata di efficacia esecutiva



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