Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa sull'autotrasporto
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- Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per il trasporto nazionale e internazionale
- Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 in un trasporto di merci per conto terzi in ambito UE, l'attestato del conducente è un documento obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente non è cittadino di uno Stato membro dell'UE
- Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore
- Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ha una validità di cinque anni, non può tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce
- Secondo l'art. 26 della legge n. 298/1974 nel trasporto di merci per conto di terzi in caso di trasporto abusivo, è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
- Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
- Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti ad uso speciale



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