>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa sull'autotrasporto

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato PDF!


Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per   il trasporto nazionale e internazionale
Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 in un trasporto di merci per conto terzi in ambito UE, l'attestato del conducente è un documento   obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente non è cittadino di uno Stato membro dell'UE
Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE è rilasciato   dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore
Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 l'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ha una validità di   cinque anni, non può tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce
Secondo l'art. 26 della legge n. 298/1974 nel trasporto di merci per conto di terzi in caso di trasporto abusivo, è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa,   la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto   senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti   ad uso speciale