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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Normativa sull'autotrasporto

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- Ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi si fa riferimento   ai veicoli a motore di massa complessiva superiore a 1,5 t in disponibilità dell'impresa
- Ai fini della regolare esecuzione dei trasporti in regime di cabotaggio, è necessario portare a bordo del veicolo   almeno la copia conforme della licenza comunitaria, la documentazione di prova del trasporto internazionale nello Stato membro di destinazione e la documentazione relativa a ogni trasporto di cabotaggio effettuato
- Ai fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati   capitale e riserve di cui l'impresa dispone
- Ai fini dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto   con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture
- Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi   coloro che richiedono e ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa
- Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi occorre essere in possesso, tra l'altro, dei requisiti   di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria
- Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i soci di una società di   capitali, non devono dimostrare di possedere l'onorabilità
- Ai sensi del CDS sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto cose gli autocarri aventi   massa complessiva non superiore a 6 t adibiti a uso proprio
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito   gestore dei trasporti
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 la disciplina prevista a livello UE nell'ambito dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ha per oggetto   requisiti e condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 tra i tipi di trasporto non esentati da licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto sono previsti i trasporti   di merci in ambito internazionale effettuati con autoveicoli la cui massa complessiva supera le 3,5 t
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE dev'essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli   che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti che effettuano un trasporto in ambito nazionale su di un autoveicolo con massa complessiva superiore a 3,5 t, il tempo massimo di guida, oltre il quale bisogna effettuare una interruzione, corrisponde a   4,5 ore seguite da 45 minuti di interruzione
- Ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti di veicoli che effettuano un trasporto in ambito nazionale è obbligatorio effettuare una interruzione della guida di 45 minuti dopo aver guidato per 4,5 ore   se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore di 3,5 t
- Ai sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando   il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione
- Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta   la perdita del requisito dell'onorabilità
- Alcuni attestati di idoneità professionale sono stati rilasciati previa dimostrazione di esperienza di direzione dell'attività in imprese di autotrasporto per conto di terzi in maniera continuativa da almeno   dieci anni