Elenco in ordine alfabetico delle domande di Compiti ed adempimenti Albo gestori ambientali
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- La categoria 1 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riguarda la raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- La categoria 10 d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riguarda la bonifica di beni contenenti amianto
- La categoria 2-bis d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, o pericolosi, che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (se pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi o trenta litri al giorno)
- La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura del Comitato nazionale
- La documentazione trasmessa alle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali è registrata nel sistema di protocollo informatico dell'Albo nazionale gestori ambientali unico per ogni sezione regionale e provinciale
- La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali
- La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi
- La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo nazionale gestori ambientali è curata da Comitato nazionale in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali
- La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da Comitato nazionale
- La sanzione della sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali è applicata dalle Sezioni regionali e provinciali
- La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione amministrativa disciplinare
- La sospensione dell'iscrizione dall'Albo nazionale gestori ambientali non può superare 120 giorni
- L'Albo nazionale gestori ambientali è consultabile su uno specifico sito web
- L'Albo nazionale gestori ambientali può essere consultato da chiunque, anche senza alcun interesse diretto, specifico e attuale
- L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali
- L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le CCIAA dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- L'Albo nazionale gestori ambientali è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- L'Albo nazionale gestori ambientali riguarda la materia dei rifiuti
- Le attività informative e formative per i soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sono effettuate da Sezioni regionali e provinciali
- Le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali sono previsti in un apposito regolamento, adottato con decreto ministeriale
- Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti nominati
- Le deliberazioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti nominati
- Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali sono affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Le funzioni di segreteria delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono costituite in ufficio e affidate alle Camere di commercio dei capoluoghi di regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano
- Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
- Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 6
- Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale
- Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda
- Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali qualora l'iscritto ne faccia domanda se in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione
- Le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale gestori ambientali, secondo procedure telematiche, sono disciplinate dal Comitato nazionale dell'Albo
- Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto
- Le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione in categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali stabiliscono che, fatte salve le misure relative al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi
- Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale
- Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni
- Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione
- Le Sezioni regionali e provinciali al fine di rilasciare visure, elenchi e certificazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, si possono avvalere di uffici delle Camere di commercio
- Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali si conformano alle direttive del Comitato nazionale
- Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali si conformano alle direttive del Comitato nazionale al quale inviano una relazione annuale sull'attività svolta
- Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali redigono e inviano una relazione annuale sull'attività svolta al Comitato nazionale
- Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali sono state istituite con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
- L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è sospesa quando si verifica il mancato rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e di protezione sociale
- L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
- L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce causa di sospensione dall'Albo nazionale
- L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione sono deliberati dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata
- L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, obbligatoria per determinate attività, è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, requisiti di idoneità tecnica, requisiti di capacità finanziaria
- Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da Sezioni regionali e provinciali
- L'omissione del pagamento del diritto annuale all'Albo nazionale gestori ambientali nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo nazionale limitatamente alle categorie di iscrizione per le quali non è stato effettuato il pagamento



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