Elenco in ordine alfabetico delle domande di Responsabilita e competenze responsabile Tecnico
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- Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine di 30 giorni per la comunicazione alla Sezione regionale competente, questa avvii un procedimento disciplinare volto alla sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa
- Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, la disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali prevede che, una volta decorso il termine senza che la Sezione competente emetta un provvedimento di conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico la Sezione stessa avvia un procedimento disciplinare volto alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo nazionale dell'impresa
- Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico
- Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico
- Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
- Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti effettuata dal soggetto che conferisce che, per il principio della responsabilità condivisa, investe anche il soggetto ricevente
- Nel caso di trasporto di rifiuti effettuato su veicolo non revisionato, la violazione alle norme del Codice della strada è ascrivibile al conducente del veicolo e, in concorso con questi, al responsabile tecnico gestione rifiuti che deve controllare e verificare che le caratteristiche di idoneità del veicolo abbiano a permanere
- Nella gestione dei rifiuti il ruolo del responsabile tecnico può sovrapporsi con altri ruoli aziendali
- Nell'allestimento dei veicoli che effettuano il trasporto conto terzi di rifiuti il gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi collabora con il responsabile tecnico gestione rifiuti
- Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse non è obbligatorio
- Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto



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