Elenco in ordine alfabetico delle domande di Responsabilita e competenze responsabile Tecnico
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- Il cd. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti abbia a gravare su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento indistintamente
- Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose nella gestione dei rifiuti che costituiscono materia disciplinata dall'ADR può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico
- Il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, in caso di reati ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR può essere indagato insieme al titolare dell'impresa, al responsabile tecnico gestione rifiuti e ad altre figure dotate di specifiche deleghe di funzione
- Il controllo del rispetto delle modalità di trasporto precisate nell'attestazione di idoneità dei mezzi in relazione alle diverse tipologie di rifiuto è compito del responsabile tecnico
- Il gestore del trasporto per le imprese iscritte al REN e all'Albo nazionale trasporto di merci per conto terzi, nelle procedure di organizzazione e gestione del trasporto per conto terzi può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti
- Il requisito di "idoneità" del responsabile tecnico è dimostrato mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento
- Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nella definizione delle procedure di sicurezza sul lavoro e del documento di valutazione del rischio può avere aree di competenza comuni con il responsabile tecnico gestione rifiuti
- Il responsabile tecnico ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa
- Il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto deve attestare l'idoneità delle attrezzature richieste per l'iscrizione
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore
- Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare
- Il responsabile tecnico gestione rifiuti, in presenza di attività concernenti merci sottoposte alla disciplina ADR mantiene le proprie competenze e dovrà collaborare e coordinarsi con il consulente per la sicurezza merci pericolose
- Imprese ed enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 4, 5, 8 devono nominare almeno un responsabile tecnico, a pena di improcedibilità della domanda
- In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa
- In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti professionali per svolgere l'incarico di responsabile tecnico sono determinati da Comitato nazionale dell'Albo nazionale
- In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di idoneità tecnica
- In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che si iscrivono all'Albo nazionale nelle categorie 4 e 5, hanno l'obbligo di nominare almeno un responsabile tecnico
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali il responsabile tecnico ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, a partire dalla data di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, le funzioni dello stesso sono esercitate, temporaneamente per un periodo di 90 giorni, dal legale rappresentante dell'impresa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere il proprio compito contemporaneamente presso più imprese purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle attività svolte presso le diverse imprese
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico (RT) dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT) l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da responsabile tecnico e legale rappresentante
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), comporta la possibilità per l'impresa di continuare a svolgere l'attività oggetto dell'iscrizione per i successivi 90 giorni consecutivi
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali possono avviare il procedimento disciplinare per la sospensione o la cancellazione dell'impresa qualora non siano adempiuti gli obblighi di comunicazione relativi alla cessazione dell'incarico del responsabile tecnico o non ne venga nominato uno nuovo nei termini stabiliti
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità del responsabile tecnico è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa per dimissioni dall'incarico, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione
- In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, se il responsabile tecnico ricopre più incarichi deve rappresentare a ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti tramite apposita dichiarazione in cui è specificata la compatibilità delle varie attività svolte
- In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata dal responsabile tecnico dell'impresa
- In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda qualora sia adottato e attuato un modello 231, la responsabilità del titolare dell'azienda, a meno di un accertato concorso di questi nell'illecito, potrebbe essere esclusa
- In caso di abbandono di rifiuti speciali da parte del conducente di un'azienda, effettuato attraverso artifici e raggiri che abbiano consentito di eludere il sistema di controllo e di prevenzione dei rischi per le persone e per l'ambiente, la responsabilità è ascrivibile al solo conducente, a meno che non concorrano altri soggetti
- In caso di abbandono di rifiuti speciali unitamente a documentazione aziendale la responsabilità potrà essere ascritta a carico del titolare dell'impresa e di eventuali ulteriori figure dotate di deleghe di funzione
- In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e gestore del trasporto per imprese che effettuano trasporto merci conto terzi da cui discende una violazione penalmente perseguita la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure
- In caso di competenze comuni tra il responsabile tecnico gestione rifiuti e il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose da cui discende una violazione penalmente perseguita la responsabilità penale può essere attribuita a entrambe le figure
- In caso di illeciti penali ambientali che riguardano rifiuti sottoposti alla disciplina ADR, il consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose può essere penalmente perseguibile in quanto a lui è affidata la prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti alla gestione delle merci pericolose in ADR
- In caso di illeciti penali ambientali riguardanti rifiuti non pericolosi di un'azienda in cui opera un consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, tale figura non potrà essere investita di responsabilità
- In caso di trasporto di rifiuti conto terzi, la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita dal responsabile tecnico gestione rifiuti, dal gestore del trasporto e da tutti gli altri soggetti cui compete la gestione dei rifiuti



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