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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Quesiti 001-100

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Dispone l'art. 16 del D.L. n. 179/2012 che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite:   Esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Dispone l'art. 16 del D.L. n. 179/2012 che le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario?   Si.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie semplici:   Vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie semplici:   Non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie autentiche:   Sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie autentiche:   Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre p.a.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie in forma esecutiva:   Sono munite della c.d. 'formula esecutiva' da parte del cancelliere.
Dispone l'art. 58 del c.p.c. che il cancelliere attende, tra l'altro, al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti. Le copie possono essere semplici, autentiche, in forma esecutiva; le copie in forma esecutiva:   Possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Dispone l'art.130 c.p.c. che il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il verbale deve contenere:   L'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.