Elenco in ordine alfabetico delle domande di Reclami e Arbitro bancario e finanziario
Seleziona l'iniziale:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato Word!
- Ai sensi della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sul riscorso: Può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità
- Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008 n. 275 (e successive modifiche e integrazioni), l'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su qualsiasi controversia? No, la disciplina prevede diversi limiti al deferimento di controversie all' Arbitro Bancario Finanziario
- Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, in quali casi il collegio può dichiarare il ricorso inammissibile? Qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento
- Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio si pronuncia sul ricorso: Entro 90 giorni dalla data in cui è stato completato il fascicolo del ricorso
- Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in quali casi un procedimento inerente a un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, già avviato, può estinguersi? Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente entro 15 giorni, su richiesta della segreteria tecnica
- Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), la decisione sul ricorso presentato all'Arbitro Bancario Finanziario: È assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca.
- Ai sensi della delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, la nomina dei componenti dell'organo decidente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché l'emanazione delle disposizioni applicative, sono affidate a una deliberazione emanata: Dalla Banca d'Italia
- Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), ai fini dell'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario: Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela
- Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), l'Arbitro Bancario Finanziario: È articolato in sette collegi su base territoriale, più una particolare composizione detto Collegio di Coordinamento
- Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), l'intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente: Entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento
- Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, è obbligatoria l'adesione da parte dei soggetti di cui all'articolo 115 del d.lgs. n. 385/1993 all'arbitro bancario finanziario, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela? Sì, i soggetti elencati all'art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 hanno l'obbligo di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario, quale condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria e per la prestazione dei servizi di pagamento
- Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, sono disciplinate da una deliberazione emanata: Dal CICR, su proposta della Banca d'Italia
- Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni) , in materia di Arbitro Bancario Finanziario, ciascun collegio dell'organo decidente è costituito: Da 5 membri
- All'Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottoposte controversie riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo? No
- All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative ai servizi e alle attività di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58? No