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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Reclami e Arbitro bancario e finanziario

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Ai sensi della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sul riscorso:   Può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008 n. 275 (e successive modifiche e integrazioni), l'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su qualsiasi controversia?   No, la disciplina prevede diversi limiti al deferimento di controversie all' Arbitro Bancario Finanziario
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, in quali casi il collegio può dichiarare il ricorso inammissibile?   Qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio si pronuncia sul ricorso:   Entro 90 giorni dalla data in cui è stato completato il fascicolo del ricorso
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), in quali casi un procedimento inerente a un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, già avviato, può estinguersi?   Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente entro 15 giorni, su richiesta della segreteria tecnica
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della delibera Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), la decisione sul ricorso presentato all'Arbitro Bancario Finanziario:   È assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca.
Ai sensi della delibera CICR 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni), in materia di Arbitro Bancario Finanziario, la nomina dei componenti dell'organo decidente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché l'emanazione delle disposizioni applicative, sono affidate a una deliberazione emanata:   Dalla Banca d'Italia
Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), ai fini dell'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario:   Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela
Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), l'Arbitro Bancario Finanziario:   È articolato in sette collegi su base territoriale, più una particolare composizione detto Collegio di Coordinamento
Ai sensi della delibera della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni), l'intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente:   Entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento
Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, è obbligatoria l'adesione da parte dei soggetti di cui all'articolo 115 del d.lgs. n. 385/1993 all'arbitro bancario finanziario, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela?   Sì, i soggetti elencati all'art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 hanno l'obbligo di aderire all'Arbitro Bancario Finanziario, quale condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria e per la prestazione dei servizi di pagamento
Ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, sono disciplinate da una deliberazione emanata:   Dal CICR, su proposta della Banca d'Italia
Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 (e successive modifiche e integrazioni) e della Banca d'Italia 18 giugno 2009 (e successive modifiche e integrazioni) , in materia di Arbitro Bancario Finanziario, ciascun collegio dell'organo decidente è costituito:   Da 5 membri
All'Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottoposte controversie riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo?   No
All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative ai servizi e alle attività di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58?   No