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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto e procedura penale

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- A norma del C.P.P. non è un mezzo di prova   L'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- A norma del C.P.P., ai fini della prova dell'esistenza di un fatto, gli indizi devono essere:   Gravi, precisi e concordanti
- A norma del c.p.p., l'esistenza di un fatto da provare può essere desunta da indizi?   No, salvo che essi siano gravi, precisi e concordanti.
- A norma del Codice di Procedura Penale cosa si intende per mezzo di prova?   Ogni strumento attraverso il quale è possibile produrre una prova
- Ai fini della prova dell' esistenza di un fatto, gli indizi devono essere:   Gravi, precisi e concordanti
- Ai fini della rilevanza della prova nel processo penale è necessario:   acquisire prove nel rispetto delle disposizioni vigenti ed acquisire prove costruite logicamente
- Ai sensi del Codice di Procedura Penale, non è un mezzo di ricerca della prova   L'esame delle parti
- Ai sensi dell' art. 220 c.p.p. quale mezzo di prova è ammesso per svolgere le indagini o valutazioni tecniche specifiche   Perizia
- Ai sensi della legge n.48 del 2008 tra le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica vi è:   Il dovere di conservare inalterato il dato informatico nella sua genuinità
- Ai sensi della legge n.48 del 2008 tra le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica vi è:   Il dovere di impedire l' alterazione successiva del dato informatico originale
- Ai sensi della legge n.48 del 2008 tra le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica vi è:   Il dovere di formare una copia che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto a quello originale
- Ai sensi della legge n.48 del 2008 tra le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica vi è:   Il dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico
- Ai sensi della legge n.48 del 2008 tra le garanzie introdotte per i mezzi di ricerca della prova informatica vi è:   La garanzia dell' installazione di sigilli informatici sui documenti acquisiti
- Ai sensi dell'art. 187 c.p.p.   Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della pena o della misura di sicurezza
- Ai sensi dell'art. 189 c.p.p.   Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti
- Ai sensi dell'art. 191 c.p.p.   Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate
- Ai sensi dell'art. 192 c.p.p.   Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati
- Ai sensi dell'art. 65 c.p.p.:   con l'espressione "fonti di prova" si intende tutto ciò che è idoneo a fornire dei risultati apprezzabili per la decisione.
- al pubblico ministero spetta:   l'ammissione dei mezzi di prova "in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico" (art. 495 comma 1 c.p.p.)
- All' atto della nomina dei propri consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori:   Verificano il possesso dei requisiti attinenti alla specifica qualificazione del consulente/perito