Elenco in ordine alfabetico delle domande di Comunicazione PA
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- La legge 150 del 2000... ... disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni
- La legge 150/2000 (art. 1) disciplina l'attività delle amministrazioni comunali relativa alla pubblicità legale degli atti pubblici? No
- La legge 150/2000 definisce le attività finalizzate all'attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso la disciplina: di attività di informazione e comunicazione delle P.A.
- La legge 150/2000 disciplina le "attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni" come attività finalizzate all'attuazione dei principi di: trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa
- La legge 150/2000 stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali, predispone il piano di comunicazione. Ogni quanto tempo? Ogni anno
- La legge 150/2000 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni: possano dotarsi di un Ufficio stampa, anche in forma associata
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, legge quadro sulla comunicazione pubblica, prevede sanzioni per le istituzioni inadempienti? No
- La legge n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche nei confronti dei Comuni? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche dei Comuni
- La legge n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche nei confronti dei consorzi e associazioni dei Comuni? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, nei consorzi e associazioni dei Comuni
- La legge n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche nei confronti delle Comunità montane? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche delle Comunità montane
- La legge n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni trova applicazione anche nei confronti delle Regioni e delle Province? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche nelle Regioni e delle Province
- La legge n. 150/2000 disciplina l'attività delle amministrazioni comunali relativa alla pubblicità legale degli atti pubblici? No, per espressa previsione della stessa legge, la quale dispone che "è fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici"
- La legge n. 150/2000 disciplina l'attività delle Regioni relativa alla pubblicità obbligatoria degli atti pubblici? No, per espressa previsione della stessa legge, la quale dispone che "è fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici"
- La legge n. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Detta normativa trova applicazione anche nei confronti delle amministrazioni comunali? Si, trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 e, quindi, anche delle amministrazioni comunali
- La legge n. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Tale normativa trova applicazione anche nei confronti del Comune? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche delle amministrazioni comunali
- La legge n. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Tale normativa trova applicazione anche nei confronti dell'Azienda Usl? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche delle aziende sanitarie locali
- La legge n. 150/2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Tale normativa trova applicazione anche nei confronti delle Università degli Studi? Sì, in quanto trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1 del d.lgs. 165/2001 e, quindi, anche delle università
- La legge150/2000 definisce le attività finalizzate all'attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso la disciplina: di attività di informazione e comunicazione delle P.A
- La Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto definito dall'art. 4, co. 2, della Legge 150/2000 e s.m.i., svolge: attività di formazione rivolte al personale che le pubbliche amministrazioni adibiscono per le loro attività di informazione e comunicazione
- L'Agenzia per l'Italia Digitale si occupa: di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana
- L'art. 4 della legge 150/2000 prevede che il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione nella pubblica amministrazione venga individuato: Dalle amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche
- L'art. 4, co. 1, della Legge 150/2000 e s.m.i., in riferimento alla formazione professionale nell'ambito delle attività di informazione e di comunicazione, prescrive che: le pubbliche amministrazioni individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento
- L'art. 4, co. 1, della Legge 150/2000 e s.m.i., prescrive che le pubbliche amministrazioni programmino la formazione per il personale adibito alle attività di informazione e di comunicazione, secondo: modelli formativi individuati dal regolamento
- L'art. 6 della legge 150/2000 stabilisce che nella pubblica amministrazione l'ufficio per le relazioni con il pubblico sia preposto alle attività: Di comunicazione
- L'art. 6, co. 1, della Legge 150/2000 e s.m.i. prescrive che, all'interno delle pubbliche amministrazioni, il portavoce e l'ufficio stampa realizzano: le attività di informazione
- L'art. 7, co. 1, della Legge 150/2000 e s.m.i. prescrive che il portavoce: può essere anche esterno all'amministrazione
- L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, previsto dall'art. 8 della L. 150/2000, è indirizzata: ai cittadini singoli ed associati
- Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività di informazione e di comunicazione. Secondo quali modelli formativi viene programmata la formazione? secondo i modelli formativi individuati dal regolamento istituito ai sensi dell'art. 5 della L. 150/2000
- Le attività di comunicazione nella pubblica amministrazione si realizzano attraverso (art. 6, legge 150/2000): L'ufficio per le relazioni con il pubblico
- Le attività di formazione rivolte al personale che le pubbliche amministrazioni adibiscono per le loro attività di informazione e comunicazione possono essere svolte dal Centro di formazione e studi (FORMEZ)? Sì, lo prescrive l'art. 4, co. 2, della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di formazione rivolte al personale che le pubbliche amministrazioni adibiscono per le loro attività di informazione e comunicazione possono essere svolte dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali? Sì, lo prescrive l'art. 4, co. 2, della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di formazione rivolte al personale che le pubbliche amministrazioni adibiscono per le loro attività di informazione e comunicazione possono essere svolte dalle università? Sì, con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate lo prescrive l'art. 4, co. 2, della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle PP.AA. si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso ......: la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (art. 2 della legge 150/2000) sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi. Ciò può avvenire attraverso: Strumentazione grafico-editoriale
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 2, della legge 150/2000) possono essere esplicate unicamente per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? No, anche attraverso altri strumenti, tra cui la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 2 della legge 150/2000) devono essere esplicate unicamente per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? No, possono essere esplicate anche attraverso altri strumenti, tra cui le distribuzioni o vendite promozionali
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (co. 1, art. 2 della legge 150/2000) devono essere esplicate unicamente per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? No, possono essere esplicate anche attraverso altri strumenti, tra cui l'organizzazione di manifestazioni
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso la partecipazione a fiere e congressi, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso la pubblicità, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso le affissioni, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso le distribuzioni o vendite promozionali, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso le distribuzioni o vendite promozionali, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni possono esplicarsi anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria? Sì, secondo le disposizioni dell'art. 2, co. 1 della Legge 150/2000 e s.m.i.
- Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 150/2000 sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità? No, e neanche a limiti di sponsorizzazioni e offerte al pubblico
- Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000 sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico? No, non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico
- Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale previste dalla legge 150/2000 sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico? No, mai
- Le disposizioni della L. n. 150/2000 si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione? sì, perché costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
- Le emittenti private, radiofoniche e televisive, possono trasmettere messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse come definiti dalla legge n. 150/2000? Si, con le modalità previste dalla stessa legge
- Le pubbliche amministrazioni provvedono, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli U.R.P. per garantire, tra l'altro, l'esercizio dei diritti stabiliti dalla legge n. 241/1990, vale a dire (L. 150/2000, art. 8, comma 2): Il diritto di informazione, di accesso e di partecipazione
- L'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime: a chi spetta questo compito, secondo quanto normato dall'art. 8, co. 1, della Legge 150/2000 e s.m.i.? All'ufficio per le relazioni con il pubblico
- L'ufficio per le relazioni con il pubblico, menzionato dall'art. 8 della Legge 150/2000 e s.m.i., è conosciuto anche con l'acronimo: URP



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