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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi comunitari

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Da chi è presieduto il comitato che assiste la Commissione europea per l'amministrazione del Fondo sociale europeo (FSE) (art. 163, TFUE)?   Da un membro della Commissione europea
Dispone il co. 4, art. 1 del D.P.R. n. 66/2025, che nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorità di gestione, in conformità ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame. L'Autorità di gestione:   È un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato
Dispone il co. 4, art. 1 del D.P.R. n. 66/2025, che nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorità di gestione, in conformità ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame. L'Autorità di gestione:   Può essere un organismo privato
Dispone il co. 4, art. 16 del D.P.R. n. 66/2025 (Reg. recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente), che se sono individuati uno o più organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, nei casi previsti dal Reg. (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo finale del programma:   Sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti
Dispone il par. 1, co. 1, art. 41 del Reg. (UE) 2021/1060 che una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Per quale dei seguenti programmi, il successivo co. 2 prevede che la riunione di riesame sia organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione?   Per i programmi sostenuti dall'ISF
Dispone il par. 1, co. 1, art. 41 del Reg. (UE) 2021/1060 che una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Per quale dei seguenti programmi, il successivo co. 2 prevede che la riunione di riesame sia organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione?   Per i programmi sostenuti dall'AMIF
Dispone il par. 8, art. 22 del Reg. (UE) n. 2021/1060, che per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano i piani territoriali per una transizione giusta nell'ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica:   Alla Commissione europea
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile qualora la dichiarazione del venditore attesti la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo:   Nazionale o europeo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile qualora la dichiarazione del venditore attesti la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Quando la dichiarazione di non aver beneficiato di un contributo nazionale o europeo può essere ridotta a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione?   Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile qualora la dichiarazione del venditore attesti la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese la dichiarazione attestante il non aver beneficiato di un contributo nazionale o europeo può essere ridotta?   Si, a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una delle citate condizioni.   Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una delle citate condizioni.   Il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi tre anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), la dichiarazione del venditore che attesta la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo, può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una delle citate condizioni.   Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), la dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo, può essere ridotto a sedici mesi previa valutazione dell'Autorità di gestione
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una delle citate condizioni.   Il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una delle citate condizioni.   Il prezzo del materiale usato è inferiore al 40% del costo di materiale simile nuovo
Dispone l'art. 17 del D.P.R. 66/52025 che fatto salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste al citato articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una delle citate condizioni.   Il prezzo del materiale usato è inferiore al 30% del suo valore di mercato
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato. La perizia deve attestare anche la conformità dell'immobile alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio?   Si, per espressa previsione di cui al citato art
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, che attesti:   Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato. La perizia deve attestare anche la conformità dell'immobile alle disposizioni edilizie vigenti?   Si, per espressa previsione di cui al citato art
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, che attesti:   Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato. La perizia deve attestare anche la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche vigenti?   Si, per espressa previsione di cui al citato art
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato. La perizia deve attestare anche il valore di mercato del bene?   Si, per espressa previsione di cui al citato art
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore, purché sia presente, anche una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, che attesti:   Tra l'altro, quanto indicato nelle altre alternative di risposta
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una giusta condizione.   Che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei sette anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una giusta condizione.   Che l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una giusta condizione.   La presenza di una perizia giurata di parte, che attesta il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti non è una giusta condizione.   La presenza di una perizia giurata di parte, che attesta il solo valore di mercato del bene
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una giusta condizione.   Che l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una giusta condizione.   Che l'edificio è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione
Dispone l'art. 19 del D.P.R. 66/2025 che l'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite nel medesimo articolo. Si indichi quale tra le seguenti è una giusta condizione.   La presenza di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato
Dispone l'art. 19 del DPR 66/2025 in merito all'acquisto di edifici che, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, che l'acquisto di edifici già costruiti rappresenta spesa ammissibile se l'immobile non abbia fruito negli ultimi cinque anni precedenti:   Di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo
Dispone l'art. 19 del DPR 66/2025 in merito all'acquisto di edifici che, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, che l'acquisto di edifici già costruiti rappresenta spesa ammissibile se l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo, nel corso:   Degli ultimi cinque anni precedenti
Dispone l'art. 19 del DPR 66/2025 in merito all'acquisto di edifici che, salvo quanto previsto dai Reg. specifici di ciascun fondo, che l'acquisto di edifici già costruiti rappresenta spesa ammissibile se l'immobile:   Non abbia fruito di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo, nel corso negli ultimi cinque anni precedenti
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di stabilità previsto di regola è di:   Cinque anni dal pagamento finale al beneficiario
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Le Autorità di gestione dei programmi, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, possono ridurre il limite temporale del periodo di stabilità decorrente dal pagamento finale al beneficiario:   Da cinque a tre anni
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di stabilità previsto di regola è di:   Cinque anni dal pagamento finale al beneficiario
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione?   Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso di mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione?   Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso relativo al mantenimento degli investimenti
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di stabilità previsto di regola è di:   Cinque anni dal pagamento finale al beneficiario
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che è ammissibile al contributo l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") per le operazioni il cui costo totale è inferiore:   A cinque milioni di euro (IVA inclusa)
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che è ammissibile al contributo l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") per le operazioni il cui costo totale è inferiore:   A cinque milioni di euro
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che è ammissibile al contributo l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") per le operazioni il cui costo totale:   È inferiore a cinque milioni di euro (IVA inclusa)
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che è ammissibile al contributo l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") per le operazioni il cui costo totale:   È pari ad almeno cinque milioni di euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA è ammissibile al contributo?   Sì, per le operazioni il cui costo totale sia pari ad almeno cinque milioni di euro (IVA inclusa)
Dispone l'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA:   È ammissibile al contributo per le operazioni il cui costo totale sia pari ad almeno cinque milioni di euro (IVA inclusa)
Dispone l'art. 8 del Reg. (UE) 2021/1056 che il JTF sostiene investimenti in attività di ricerca e innovazione:   Anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate
Dispone l'art. 8 del Reg. (UE) 2021/1056 che il JTF sostiene investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile:   Compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture, e realizzazione dell'infrastruttura di ricarica
Dispone l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2018 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020) che l'Autorità di gestione, designata ai sensi degli articoli 123 e 124 del regolamento (UE) n. 1303/2013:   È un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale, o un organismo privato
Dispone l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/1057 che tra i costi ammissibili relativi al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) volto a contrastare la deprivazione materiale rientrano:   I costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari
Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato:   Numero di cittadini di paesi terzi
Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato:   Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare