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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Diritto tributario

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- L'art. 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente') stabilisce che, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima:   non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori
- L'art. 2, primo comma, della legge del 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente'), prevede espressamente che:   Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente
- L'art. 6-bis della legge del 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente') prevede che salvo quanto previsto dal comma 2 della medesima norma, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo. Ciò a pena di:   Annullabilità
- L'art. 7, comma 1-bis, della legge del 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente') prevede che i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto:   non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze
- L'art. 8 della legge del 27 luglio 2000 n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente') dispone che l'obbligazione tributaria:   può essere estinta anche per compensazione. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario
- L'art. 9, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. 'Statuto dei diritti del contribuente') dispone che il Ministro delle finanze rimette in termini i contribuenti interessati:   nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore
- Le imposte dirette usualmente colpiscono:   Il reddito o il patrimonio
- Le imposte indirette usualmente colpiscono:   I consumi e le transazioni
- L'Imposta sul valore aggiunto è un'imposta:   Indiretta