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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali

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L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa:   Alle operazioni il cui costo totale è inferiore a cinque milioni di euro (IVA inclusa)
L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa:   Alle operazioni il cui costo totale è pari ad almeno cinque milioni di euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA
L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa:   Alle operazioni per i fondi per piccoli progetti
L'articolo 9, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 dispone che gli Stati membri provvedano affinché nelle fasi dell'attuazione dei programmi sia preso/a in considerazione e promosso/a:   l'integrazione di genere
Le spese a sostegno di una delocalizzazione sono ammissibili al contributo dei fondi (art. 66, Reg. (UE) 2021/1060)?   No
Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture (art. 67, Reg. UE 2021/1060):   Possono essere considerate ammissibili se sono soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture (art. 67, Reg. UE 2021/1060):   Possono essere considerate ammissibili se sono soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
Le valutazioni dei programmi da parte dello Stato membro, previste a norma dell'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, possono riguardare più di un programma?   Sì, è ammesso
L'intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al:   FSE+
L'intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al:   Fondo sociale europeo Plus