Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali
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- L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa: Alle operazioni il cui costo totale è inferiore a cinque milioni di euro (IVA inclusa)
- L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa: Alle operazioni il cui costo totale è pari ad almeno cinque milioni di euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA
- L'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce la regola che l'imposta sul valore aggiunto ("IVA") non è ammissibile al contributo dei fondi, salvo alcune eccezioni, tra cui quella relativa: Alle operazioni per i fondi per piccoli progetti
- L'articolo 9, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 dispone che gli Stati membri provvedano affinché nelle fasi dell'attuazione dei programmi sia preso/a in considerazione e promosso/a: l'integrazione di genere
- Le spese a sostegno di una delocalizzazione sono ammissibili al contributo dei fondi (art. 66, Reg. (UE) 2021/1060)? No
- Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture (art. 67, Reg. UE 2021/1060): Possono essere considerate ammissibili se sono soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture (art. 67, Reg. UE 2021/1060): Possono essere considerate ammissibili se sono soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- Le valutazioni dei programmi da parte dello Stato membro, previste a norma dell'art. 44 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, possono riguardare più di un programma? Sì, è ammesso
- L'intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al: FSE+
- L'intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al: Fondo sociale europeo Plus



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