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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali

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- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF):   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA):   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR):   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo per una transizione giusta (JTF):   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo Sicurezza interna (ISF) :   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+):   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) :   Per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo per una transizione giusta (JTF) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il D.P.R. n. 66/2025, in applicazione di quanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060:   Definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo Sicurezza interna (ISF) per il periodo di programmazione 2021-2027
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:   I costi per l'acquisto di terreni
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, sono ammissibili i costi per l'acquisto di attrezzature?   No, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci di costo siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:   I costi per l'acquisto di beni immobili
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, sono ammissibili i costi per l'acquisto di mobili?   No, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci di costo siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, sono ammissibili i costi per l'acquisto di attrezzature e veicoli?   No, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci di costo siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, sono ammissibili i costi per l'acquisto di veicoli?   No, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci di costo siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, sono ammissibili i costi per l'acquisto di mobili e attrezzature?   No, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci di costo siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica
- Il Regolamento (UE) 2021/1057 stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare, secondo le prescrizioni dell'art. 16 del predetto Regolamento, non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:   I costi per l'acquisto di infrastrutture
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (il cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC) definisce:   obiettivi e strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027 ed è relativo alla disciplina finanziaria di tutti i fondi che concorrono a definire la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (il cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC) definisce:   obiettivi e strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027 ed è relativo alla disciplina finanziaria di tutti i fondi che concorrono a definire la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 (il cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC) definisce:   obiettivi e strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2021-2027 ed è relativo alla disciplina finanziaria di tutti i fondi che concorrono a definire la politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 dispone che alle riunioni di riesame per esaminare la performance di ciascun programma partecipi/ino:   le autorità di gestione pertinenti
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede valutazioni dei programmi da parte dello Stato membro. Una valutazione di ciascun programma, per analizzarne l'impatto, deve essere effettuata entro:   il 30 giugno 2029
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili a ... :   Al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui non è previsto:   Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui non è previsto:   Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui non è previsto:   Fondo europeo di difesa
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo sociale europeo Plus FSE+
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo di coesione FC
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo per una transizione giusta
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le disposizioni comuni applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo europeo di sviluppo regionale FESR
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui non è compreso:   Fondo europeo di difesa
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui non è compreso:   Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui non è compreso:   Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui non sono compresi:   Fondo europeo di difesa, Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo europeo di sviluppo regionale FESR
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo di coesione FC
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo per una transizione giusta
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo sociale europeo Plus FSE+
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo Sicurezza interna
- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, reca le regole finanziarie applicabili ad alcuni fondi tra cui:   Fondo Asilo, migrazione e integrazione
- Il regolamento recante disposizioni comuni per la programmazione Fse+, periodo 2021- 2027 (regolamento (UE) 2021/1060), approvato dal Parlamento europeo nel 2021, stabilisce le norme finanziarie per otto fondi in regime di gestione concorrente, tra i quali:   Il Fondo di coesione
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dall'Interreg
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dal FSE+
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dall'JTF
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dal FESR
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dal FEAMPA
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dal BMVI
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dall'AMIF
- Il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Reg. (UE) 2021/1060:   Trova applicazione per i programmi finanziati dal ISF
- Il Regolamento UE 2021/1060 stabilisce una serie di norme finanziarie comuni applicabili ad alcune fonti di finanziamento europee tra cui:   il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE Plus)
- Il Regolamento UE 2021/1060 stabilisce una serie di norme finanziarie comuni applicabili ad alcune fonti di finanziamento europee tra cui:   Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE Plus)
- Il Regolamento UE 2021/1060, prevede che gli Stati membri possano attivare lo sviluppo locale di tipo partecipativo?   Sì, all'art 31
- In base a quanto disposto dall'articolo 103 del Regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri possono applicare rettifiche finanziarie, sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi comunitari a un'operazione o a un programma?   Sì, se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari
- In base a quanto previsto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerate ammissibili le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture?   Sì, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- In base a quanto previsto dall'articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere considerate ammissibili le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture?   Sì, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni è ammissibile al contributo dei fondi solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari di regola al:   10%
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni è ammissibile al contributo dei fondi solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari di regola al:   10 per cento
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni è ammissibile al contributo dei fondi?   Sì, solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari di regola al 10 per cento
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici è ammissibile al contributo dei fondi solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari al:   15%
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici è ammissibile al contributo dei fondi?   Sì, solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari di regola al 15 per cento
- In base a quanto stabilito dall'art. 64 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'acquisto di terreni per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici è ammissibile al contributo dei fondi solo entro un importo percentuale delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, pari al:   15 per cento
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri assegnano almeno ___ delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo di contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.   il 3%
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, il FSE+ mira a far sì che le politiche degli Stati membri si concentrino in particolare su:   accesso ai servizi di base
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, il FSE+ mira a sostenere il conseguimento di società inclusive e coese, finalizzate alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo:   dei diritti sociali
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, in regime di gestione concorrente, la Commissione può intervenire per garantire il coordinamento tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione?   Sì, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese e nel semestre europeo che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+, sono programmate:   nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici del FSE+
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese e nel semestre europeo che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+, sono programmate a sostegno dell'attuazione:   del pilastro europeo dei diritti sociali
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne:   nel settore dell'occupazione
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel conseguimento di livelli elevati di occupazione, il FSE+ mira a sostenere:   gli Stati membri e le Regioni
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel conseguimento di una protezione sociale equa, il FSE+ mira a sostenere:   gli Stati membri e le Regioni
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, il sostegno all'occupazione giovanile degli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 include almeno il sostegno volto a:   migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, il sostegno all'occupazione giovanile delle regioni ultraperiferiche che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 può includere il sostegno volto a:   promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nelle politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE + in regime di gestione concorrente, gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa   delle organizzazioni della società civile
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ può sostenere l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente:   limitatamente a un periodo di 18 mesi
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ può sostenere il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo:   come misura temporanea
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ può sostenere:   l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, qual è il tasso di cofinanziamento per le priorità o programmi degli Stati membri per sostenere le persone indigenti, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m)?   90%
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale dei seguenti è un obiettivo specifico del FSE+?   Migliorare l'accesso all'occupazione
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale dei seguenti è un obiettivo specifico del FSE+?   promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità
- In base al Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale percentuale delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente gli Stati membir assegnano per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo di contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale   il 3%
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone ... per un impiego efficace ed efficiente del FESR.   le modalità
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il «contributo del programma» è:   il sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, a uno strumento finanziario
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il FESR contribuisce al ... del contributo dell'Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell'Unione.   30%
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il sostegno allo sviluppo territoriale integrato deciso dallo Stato membro avviene in una delle forme seguenti:   sviluppo locale di tipo partecipativo
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, in fase di modifica di un programma, individuare le condizioni abilitanti non soddisfatte compete:   allo Stato membro
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, in tema di sostegno finanziario fornito dai fondi, per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate:   su base proporzionale
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, in tema di sostegno finanziario fornito dai fondi, salvo eccezioni, l'ammissibilità delle spese è determinata in base:   a regole nazionali
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, la Commissione valuta la conformità dell'accordo di partenariato:   allo stesso Regolamento e alle norme specifiche dei fondi
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, la Commissione, se conclude che esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma:   apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, l'accordo di partenariato è valutato:   dalla Commissione
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato:   prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per la selezione delle operazioni, allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma, l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure:   non discriminatori e trasparenti
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per sorvegliare l'attuazione del programma viene istituito un comitato di sorveglianza. Esso è istituito da:   lo Stato membro
- In base al Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, su iniziativa della Commissione, i fondi di assistenza tecnica possono sostenere azioni connesse con l'installazione e il funzionamento di si sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio e il controllo dei programmi. E' corretto?   Si
- In base all'art. 104 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria circa il sostegno dei fondi a un programma, la Commissione è tenuta a informare delle proprie conclusioni:   lo Stato membro
- In base all'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:   target intermedi e target finali
- In base all'art. 16 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione prevede, tra l'altro:   la sorveglianza di un programma durante la sua attuazione
- In base all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), quale indicatore misura gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura?   Indicatore di risultato
- In base all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), quale indicatore misura gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura?   Indicatore di risultato
- In base all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), quale indicatore misura gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura?   Indicatore di risultato
- In base all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 (cosiddetto Regolamento sulle Disposizioni Comuni o RDC), quale indicatore misura gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura?   Indicatore di risultato
- In base all'art. 21 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi:   in cooperazione con i partner indicati dallo stesso Regolamento
- In base all'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale dei seguenti è un obiettivo specifico del FSE+?   Promuovere l'adattamento delle imprese ai cambiamenti
- In base all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, il FESR sostiene l'obiettivo strategico di:   un'Europa più competitiva e intelligente
- In base all'art. 51 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, quale delle seguenti è una forma che può assumere il contributo dell'Unione ai programmi?   Rimborso del sostegno fornito ai beneficiari
- In base all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, in regime di gestione concorrente, garantire il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, è compito:   degli Stati membri, e ove opportuno, della Commissione
- In base all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'assegnazione delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, dovendo attuare le azioni mirate e le riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, gli Stati membri danno la priorità:   ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo
- In base all'art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, per l'accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale, che include:   le autorità a livello regionale
- In base all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri garantiscono una partecipazione ___ delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione delle politiche per l'occupazione sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.   significativa
- In base all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per Paese, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno ... delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.   lo 0,25%
- In base alle definizioni fornite dal reg. (UE) 2021/1057 relativo al Fondo sociale europeo plus (FSE+) per microimpresa s'intende:   un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo totale inferiore a 2.000.000 di euro
- In tema di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede che i fondi possano svolgere una serie di azioni necessarie all'attuazione del Regolamento stesso. Queste azioni possono comprendere in particolare:   sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi
- In tema di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede che i fondi possano svolgere una serie di azioni necessarie all'attuazione del Regolamento stesso. Queste azioni possono comprendere in particolare:   valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi sul funzionamento attuale e futuro dei fondi
- Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al:   FSE+
- Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati è un obiettivo che l'art. 4 del Reg. n. 2021/1057/UE assegna al:   Fondo sociale europeo Plus