Elenco in ordine alfabetico delle domande di Pubblico impiego
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- Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, il dipendente: assicura lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente
- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
- Nel caso in cui un dipendente pubblico riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio, come deve comportarsi? Deve darne informazione immediatamente, di regola per iscritto, al proprio superiore gerarchico o funzionale (DPR n. 62/2013 e s.m.i., art. 14, co. 5)
- Nel pubblico impiego per "incarichi retribuiti" sono indicati tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi, tra gli altri, i compensi derivanti (art. 53, d.lgs. n. 165/2001): Da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo
- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, in riferimento a quanto previsto dall'art. 14, co. 1, del DPR n. 62/2013 e s.m.i., il dipendente pubblico può ricorrere a mediazione di terzi? No, tranne nel caso in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale
- Nell'ipotesi contemplata al comma 1, art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il lavoratore dipendente di una Pubblica Amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio con modalità fraudolente, è punito, tra l'altro: con reclusione e multa
- Nell'ipotesi di assenza del dipendente pubblico per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza: viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale



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