Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID
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- La deroga alla c.d. "segretezza esterna", ossia il divieto di divulgazione di dati e notizie acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, secondo l'art. 33 del D.P.R. n. 600/1973: può essere concessa dall'Autorità Giudiziaria, al fine di trasmettere agli uffici delle imposte documenti, dati, e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria
- La funzione dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, all'utilizzo ai fini fiscali di elementi probatori acquisiti in indagini di polizia giudiziaria, è necessaria per: Salvaguardare il segreto delle indagini penali
- La Guardia di finanza utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (art. 33 D.P.R. 600/1973): previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 c.p.p.
- L'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che, i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi: hanno il dovere di comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui sono venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli
- Le informazioni ed i relativi documenti trasmessi nell'ambito di un'attività rogatoriale, secondo la circ. 1/2018: sono utilizzabili nel procedimento tributario qualora siano spontaneamente ed autonomamente offerti dall'Autorità Giudiziaria estera
- L'obbligo di comunicazione delle violazioni fiscali, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 600/1973, ha la funzione di: fornire all'amministrazione finanziaria elementi utili per ulteriori controlli o accertamenti
- L'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza (art. 39, 2° comma DPR 600/73) quando: tutte le altre risposte sono corrette



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