>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco GDPP

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato PDF!


- Nei casi di grave impedimento del Pubblico Ministero, chi è il soggetto che provvede alla sua sostituzione?   Il capo dell'ufficio
- Nei casi in cui il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, il giudice:   dispone con ordinanza la restituzione degli atti al Pubblico Ministero
- Nel caso di persona arrestata in flagranza di reato il pubblico ministero, se ritiene di procedere col rito direttissimo:   potrà presentare la persona arrestata dinanzi al giudice del dibattimento entro quarantotto ore e chiedere la convalida dell'arresto
- Nel caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., l'imputato:   può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
- Nel caso in cui l'azione o l'omissione abbiano cagionato la morte di una o più persone, ai sensi dell'art. 8 c.p.p. è competente il giudice:   del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione
- Nel caso in cui l'imputato subordini l'istanza presentata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. alla concessione della sospensione condizionale della pena:   il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta
- Nel corso del procedimento e dopo la sua definizione, ai sensi dell'art. 116 del c.p.p., chi può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti?   Chiunque vi abbia interesse, a proprie spese
- Nel giudizio abbreviato, quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti:   assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione
- Nel giudizio abbreviato, se il pubblico ministero, a seguito di integrazione probatoria, contesta un fatto diverso:   l'imputato può chiedere al giudice un termine a difesa non superiore a dieci giorni
- Nel giudizio di cassazione la persona offesa dal reato:   può presentare memorie ma non può indicare elementi di prova
- Nel giudizio di cassazione la persona offesa dal reato:   ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio
- Nel medesimo procedimento, il Pubblico Ministero può essere sentito come testimone?   No, mai
- Nel procedimento penale se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, quest'ultima sussiste soltanto:   nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi
- Nel procedimento penale, i consulenti tecnici possono svolgere attività investigative:   su incarico di un difensore, quando sono necessarie specifiche competenze
- Nel procedimento penale, le parti possono fare dichiarazioni orali personalmente o mediante procuratore speciale?   Si, quando la legge non impone la forma scritta
- Nel procedimento penale, se la parte civile revoca la propria costituzione:   il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che il suo intervento ha cagionato all'imputato e al responsabile civile
- Nel processo penale, ai sensi dell'art. 193 del Codice di Procedura Penale, si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili?   No, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza
- Nell'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti. Se tali accertamenti prevedono il prelievo di capelli e saliva e manca il consenso dell'interessato:   questi devono essere autorizzati con dichiarazione scritta ovvero orale, e confermata per iscritto, dal pubblico ministero
- Non è una misura cautelare interdittiva:   Il divieto di espatrio
- NON rientra tra le attività di indagine del Pubblico Ministero:   la testimonianza