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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento Ministero della Salute

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- La normativa organizzativa del Ministero contempla la possibilità di creare assetti agili per esigenze specifiche. Secondo il dettato dell'art. 19 del DM 21.11.2024, a chi è riconosciuta la facoltà di istituire apposite "strutture temporanee interfunzionali" per gestire progetti di particolare rilievo?   Ai Capi Dipartimento, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione
- La tutela della salute nell'ambito della sanità penitenziaria e la promozione del benessere mentale dei minori rappresentano ambiti di intervento di particolare delicatezza sociale. A norma dell'art. 16 del DM 21.11.2024 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Salute), queste specifiche competenze sono incardinate:   Nell'Ufficio 5 (Tutela della salute delle fasce di popolazione vulnerabili) della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema
- L'art. 22 del D.Lgs. 106/2012 (recante norme per la riorganizzazione di diversi enti nazionali operanti sotto la vigilanza del Ministero della Salute) prevede che la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), ai fini del perseguimento, finanziamento, promozione e supporto alle proprie attività istituzionali, può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente:   Di una Fondazione non avente scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente
- L'art. 5 del DPCM 195/2023 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) prevede che il capo dell'ufficio legislativo è scelto, tra l'altro:   Fra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari e altri organi istituzionali
- Le competenze strategiche in materia di ricognizione e analisi dei fabbisogni di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico sono attribuite dal DM 21.11.2024 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Salute) a un preciso ufficio dirigenziale. Nello specifico, l'art. 12 dispone che tali compiti sono affidati:   All'Ufficio 7 (Programmazione e governo del patrimonio infrastrutturale e tecnologico del Servizio sanitario nazionale) della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria