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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Ordinamento Ministero della Salute

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Dispone il co. 5, art. 9, DPCM 195/2023 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) che l'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale non dirigenziale spetta a fronte:   Delle responsabilità e degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità a orari disagevoli eccedenti quelli ordinari
Dispone l'art. 13 del DM 21.11.2024 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Salute) che, nell'ambito della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale, l'ufficio competente a provvedere al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in Paesi comunitari e non comunitari è:   L'Ufficio 2 (Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)
Dispone l'art. 22 del DPCM 196/2023 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute) che l'amministrazione periferica del Ministero è articolata in alcuni uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato. Tra essi sono compresi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN) che sono funzionalmente coordinati:   Dalla Direzione generale della prevenzione
Dispone l'art. 4 del DM 21.11.2024 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Salute) che l'ufficio al quale compete la gestione del numero di pubblica utilità in situazioni di emergenza sanitaria è:   L'Ufficio 3 (Comunicazione istituzionale e digitale)
Dispone l'art. 5 del DPCM 195/2023 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) che il compito di sovraintendere al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale spetta:   All'ufficio legislativo