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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali e politiche attive

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Dispone il par. 1, co. 1, art. 41 del Reg. (UE) 2021/1060 che una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Per quale dei seguenti programmi, il successivo co. 2 prevede che la riunione di riesame sia organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione?   Per i programmi sostenuti dall'ISF
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione?   Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso relativo al mantenimento degli investimenti
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione?   Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso di mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI
Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Le Autorità di gestione dei programmi, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, possono ridurre il limite temporale del periodo di stabilità decorrente dal pagamento finale al beneficiario:   Da cinque a tre anni
Dispone l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo a indicatori e rendicontazione dei programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente, che i valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi:   In numeri assoluti o in percentuale
Dispone l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo a indicatori e rendicontazione dei programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente, che gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi:   In termini quantitativi o qualitativi
Dispone l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/1057 che tra i costi ammissibili relativi al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) volto a contrastare la deprivazione materiale rientrano:   I costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari
Dispone l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1057 che le priorità sostenute dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono, tra l'altro, di indicatori di output, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare:   Indicatori comuni e anche indicatori specifici per programma
Dispone l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1057 che le priorità sostenute dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono, tra l'altro, di indicatori di output, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma?   Sì
Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato:   Numero di cittadini di paesi terzi
Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato:   Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare