Elenco in ordine alfabetico delle domande di Fondi strutturali e politiche attive
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- Dispone il par. 1, co. 1, art. 41 del Reg. (UE) 2021/1060 che una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Per quale dei seguenti programmi, il successivo co. 2 prevede che la riunione di riesame sia organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione? Per i programmi sostenuti dall'ISF
- Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione? Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso relativo al mantenimento degli investimenti
- Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Il periodo di cinque anni può essere ridotto dalle Autorità di gestione? Si, può essere ridotto, tra l'altro, nel caso di mantenimento dei posti di lavoro creati dalle PMI
- Dispone l'art. 22 del D. P.R. n. 66/2025 che le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è stabile in conformità con quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060. Le Autorità di gestione dei programmi, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI, possono ridurre il limite temporale del periodo di stabilità decorrente dal pagamento finale al beneficiario: Da cinque a tre anni
- Dispone l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo a indicatori e rendicontazione dei programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente, che i valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi: In numeri assoluti o in percentuale
- Dispone l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo a indicatori e rendicontazione dei programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente, che gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi: In termini quantitativi o qualitativi
- Dispone l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/1057 che tra i costi ammissibili relativi al sostegno del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) volto a contrastare la deprivazione materiale rientrano: I costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari
- Dispone l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1057 che le priorità sostenute dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono, tra l'altro, di indicatori di output, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare: Indicatori comuni e anche indicatori specifici per programma
- Dispone l'articolo 23 del Regolamento (UE) 2021/1057 che le priorità sostenute dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono, tra l'altro, di indicatori di output, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma? Sì
- Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato: Numero di cittadini di paesi terzi
- Dispone l'articolo 32 del Regolamento (UE) 2021/1057, relativo alla sorveglianza e rendicontazione della componente Occupazione e innovazione sociale ("componente EaSI") del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della predetta componente nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del predetto Regolamento e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25, figurano nell'allegato IV del medesimo Regolamento. Quale delle seguenti risposte non costituisce un indicatore per la componente EaSI previsto nel predetto allegato: Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare



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