Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contratto di riassicurazione
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- A norma dell'art. 1928 del Codice civile che disciplina il contratto di riassicurazione, quale, tra le seguenti affermazioni, è corretta? I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto
- A norma dell'art.1928 del Codice civile, i contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi: devono avere forma scritta a fini probatori
- A norma dell'articolo 2952 del Codice Civile, l'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità: sospende il corso della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di riassicurazione
- A seguito della stipula di un contratto di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1929 del codice civile: l'assicurato non acquista alcun diritto nei confronti del riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- A seguito della stipula di un contratto di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1929 del Codice Civile: l'assicurato non acquista alcun diritto nei confronti del riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 5 milioni di euro: Per l'esercizio congiunto nei rami danni e vita
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a 5 milioni di euro: Per l'esercizio congiunto nei rami danni e vita
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio esclusivo dell'attività riassicurativa di uno o più rami vita o danni, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è stabilito in misura non inferiore a: 3 milioni di Euro
- Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del RUI, le società che intendono operare in ambito riassicurativo devono, tra l'altro, disporre di un capitale sociale, interamente versato, NON inferiore a: € 120.000
- Ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B, le società che intendono esercitare contemporaneamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa devono fra l'altro: avere affidato la responsabilità delle due attività a persone fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a quella in cui la società chiede l'iscrizione, in qualità, rispettivamente, di intermediario assicurativo e di intermediario riassicurativo
- Ai sensi Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS rilascia l'autorizzazione all'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione quando, fra l'altro, la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente rispetti la seguente condizione: si trovi in Italia
- Ai sensi Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS rilascia l'autorizzazione all'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione, quando, fra l'altro, ricorre la seguente condizione: l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000, ad eccezione delle imprese captive
- Ai sensi del codice civile, nel caso in cui una compagnia di assicurazioni ceda il rischio originario ad un panel di riassicuratori per quote determinate, in caso di insolvenza di un riassicuratore ciascun riassicuratore è tenuto al pagamento alla cedente dell'indennità riassicurata con riferimento alla propria quota
- Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, la costituzione nel territorio della Repubblica Italiana di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa: è vietata
- Ai sensi del Codice delle assicurazioni private, l'impresa di riassicurazione può accettare rischi ceduti da altra impresa di riassicurazione? Sì
- Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'impresa di riassicurazione: deve limitare l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali
- Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS rilascia l'autorizzazione all'impresa che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione quando, fra l'altro, la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente: sia stabilita nel territorio della Repubblica italiana
- Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS rilascia l'autorizzazione all'impresa che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione, quando, fra l'altro, ricorre la seguente condizione: l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di ammontare non inferiore ad euro 3.600.000
- Ai sensi del Codice delle assicurazioni private, per ottenere l'iscrizione nella sezione dei mediatori di riassicurazione del RUI, una persona fisica deve, tra l'altro: godere dei diritti civili
- Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 33, un contratto di riassicurazione "finite" deve prevedere obbligatoriamente: clausole specifiche dalle quali risulti evidente il significativo trasferimento al riassicuratore sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing
- Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 33/2010, l'impresa di riassicurazione annota nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche i movimenti in entrata e in uscita delle singole attività con cadenza mensile
- Ai sensi del regolamento ISVAP n. 33/2010, l'impresa riassicurativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese per la costituzione dei servizi amministrativi e tecnici e all'organizzazione produttiva, come risultanti dal programma di attività. Tali mezzi: confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile
- Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 33/2010, un contratto di riassicurazione "finite" deve prevedere obbligatoriamente: clausole specifiche dalle quali risulti evidente il significativo trasferimento al riassicuratore sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing
- Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di assicurazione e riassicurazione si dotano di una politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio che deve essere approvata: dall'organo amministrativo
- Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di assicurazione e riassicurazione si dotano di una politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio che devono essere approvate: dall'organo amministrativo
- Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di assicurazione, nell'ipotesi in cui ricorrano alla riassicurazione non tradizionale, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di riassicurazioni finite: forniscono, fra l'altro, all'IVASS una descrizione dei principali rischi per i quali hanno utilizzato la riassicurazione non tradizionale
- Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di riassicurazione devono adottare politiche di remunerazione: che siano coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine
- Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, nella selezione dei riassicuratori l'impresa cedente deve tener conto: della struttura e composizione dell'azionariato di riferimento; della solidità economico- patrimoniale e finanziaria del riassicuratore; del quadro normativo dello Stato nel quale ha sede il riassicuratore; del grado di concentrazione del rischio di controparte su base individuale e di gruppo
- Ai sensi del vigente Regolamento IVASS n. 38/2018, per i contratti che devono essere provati per iscritto ai sensi dell'articolo 1928 del Codice Civile, prevede che: l'impresa cedente deve provvedere alla formalizzazione dei rapporti contrattuali al più tardi entro 4 mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura
- Ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di coassicurazione: si può avere un unico contratto sottoscritto da tutti i coassicuratori che si ripartiscono il rischio
- Ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di coassicurazione: ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota
- Ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, si ha coassicurazione: qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate
- Ai sensi dell'art. 1928 del codice civile, i contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi: devono essere provati per iscritto
- Ai sensi dell'art. 1928 del codice civile, i contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi: devono essere provati per iscritto
- Ai sensi dell'art. 1928 del Codice Civile, i contratti generali di riassicurazione relativi ad una serie di rapporti assicurativi: devono essere provati per iscritto
- Ai sensi dell'art. 1928 del Codice Civile, i contratti generali di riassicurazione relativi ad una serie di rapporti assicurativi: devono essere provati per iscritto
- Ai sensi dell'art. 1928 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione prevede la forma: scritta per la prova
- Ai sensi dell'art. 1928 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione può essere a forma libera? No, è richiesta la forma scritta per la prova
- Ai sensi dell'art. 1929 del codice civile il contratto di riassicurazione: Non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, a seguito della stipula di un contratto di riassicurazione: l'assicurato non acquista alcun diritto nei confronti del riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore? No, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione: non crea rapporti tra assicurato e riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione: non crea rapporti tra assicurato e riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione: non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, l'assicurato può agire contro il riassicuratore? No, mai
- Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, nel caso in cui l'impresa di assicurazione ceda i propri rischi in riassicurazione: l'assicuratore risponde da solo, nei riguardi dell'assicurato, del rischio originario sottoscritto
- Ai sensi dell'art. 1930 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato: il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti
- Ai sensi dell'art. 1930 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta del riassicurato: il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti
- Ai sensi dell'art. 1931 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicurato: i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto
- Ai sensi dell'art. 1931 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore: i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto
- Ai sensi dell'art. 1931 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione: i crediti e i debiti reciproci tra riassicuratore e riassicurato si compensano di diritto
- Ai sensi dell'art. 1931 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione: i crediti e i debiti reciproci tra riassicuratore e riassicurato si compensano di diritto, purché risultino alla fine della liquidazione e siano riferiti ad una pluralità di contratti di riassicurazione
- Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da un contratto di riassicurazione: si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto
- Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da un contratto di riassicurazione: si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto
- Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da un contratto di riassicurazione: si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto
- Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, la comunicazione del riassicurato al riassicuratore circa la richiesta del terzo danneggiato: sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto
- Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, qual è il termine di prescrizione dei diritti derivanti da un contratto di riassicurazione? due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto
- Ai sensi dell'art. 57 del Codice delle assicurazioni private l'attività di riassicurazione attiva consiste: nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione
- Ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 209/2005, l'impresa di riassicurazione, alla fine di ciascun esercizio: costituisce riserve tecniche, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività
- Ai sensi dell'art.1929 del Codice Civile, a seguito della stipula di un contratto di riassicurazione: l'assicurato non acquista alcun diritto nei confronti del riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Ai sensi dell'articolo 1928 del Codice Civile, i contratti di riassicurazione per singoli rischi: possono essere provati secondo le regole generali
- Ai sensi dell'articolo 1928 del Codice Civile, i rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali: possono essere provati secondo le regole generali
- Ai sensi dell'articolo 1929 del Codice Civile, nel caso in cui l'impresa di assicurazione ceda i propri rischi in riassicurazione: l'assicuratore risponde da solo, nei riguardi dell'assicurato, del rischio originale sottoscritto



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