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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Tutela del consumatore

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I portatori di interessi collettivi possono proporre reclamo all'IVASS?   Sì, sempre
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale   sono rivolti direttamente all'impresa, fatta salva la possibilità di rivolgersi all'IVASS nel caso in cui non sia stata fornita risposta nel termine di 45 giorni o la risposta sia insoddisfacente
I reclami concernenti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari sono di competenza:   della COVIP
I reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 252/2005, disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, sono di competenza:   della COVIP
Il Codice del consumo dispone che tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese:   almeno in lingua italiana
Il consumatore che abbia ricevuto dall'impresa di assicurazione una risposta insoddisfacente al reclamo presentato può presentare il reclamo a IVASS?   sì
Il D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo, definendo il professionista lo qualifica come:   Persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario
Il D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo, nella definizione di consumatore o utente fa riferimento a:   Persona fisica
Il diritto di recesso dai contratti aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita offerti a distanza, secondo l'art. 67-duodecies del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), è pari a:   trenta giorni
In base a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento IVASS 24 del 2008, i portatori di interessi collettivi possono proporre reclamo all'IVASS?   Sì, sempre
In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), con riferimento alla commercializzazione a distanza di contratti di assicurazione sulla vita, il termine di trenta giorni concesso al consumatore per esercitare il diritto di recesso decorre:   dal momento in cui al consumatore è stato comunicato che il contratto è stato concluso oppure dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se tale data è successiva alla precedente
In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di recesso da parte del consumatore da un contratto di assicurazione commercializzato a distanza, l'impresa assicurativa deve:   restituire parzialmente il premio al consumatore, trattenendone una frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto
In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di recesso da parte del consumatore da un contratto di assicurazione commercializzato a distanza, l'impresa assicurativa:   deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto
In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore, in caso di dubbio sul senso di una clausola proposta al consumatore per iscritto:   prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore
In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), per "contratto a distanza" si intende:   qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso
In base all'art. 67-septies del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), le informazioni relative al contratto a distanza di servizi finanziari ai consumatori devono prevedere, fra l'altro, anche la durata minima del contratto?   Si, solo in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari
In caso di recesso del consumatore da un contratto, concluso a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il professionista:   deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore tempestivamente e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto