Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contratto di riassicurazione
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- Nel caso della riassicurazione facoltativa: per la cedente non c'è obbligo di cessione, il riassicuratore è libero di accettare la quota di rischio che desidera o di rifiutare
- Nel caso di costituzione di un deposito in contanti della riserva premi e della riserva sinistri, è previsto il pagamento di interessi? Sì
- Nel caso in cui l'impresa di assicurazione ceda i propri rischi in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1929 del codice civile: l'assicuratore risponde da solo, nei riguardi dell'assicurato, del rischio originale sottoscritto
- Nel caso in cui si verifichi un sinistro e l'impresa di assicurazione abbia stipulato un contratto di riassicurazione, l'obbligo di denuncia del sinistro al riassicuratore: grava in capo all'impresa di assicurazione
- Nel caso in cui si verifichi un sinistro e l'impresa di assicurazione abbia stipulato un contratto di riassicurazione, l'obbligo di denuncia del sinistro al riassicuratore: grava in capo all'impresa di assicurazione
- Nella coassicurazione a differenza della riassicurazione: ciascun coassicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione alla rispettiva quota
- Nella coassicurazione come avviene la ripartizione del rischio? La ripartizione del rischio avviene tra più assicuratori, secondo quote predeterminate, in modo tale che ciascuno di essi risponde solo della quota personalmente assicurata
- Nella riassicurazione facoltativa: il singolo rischio viene offerto individualmente al riassicuratore, il quale ha la facoltà di accettarlo o meno
- Nella riassicurazione facoltativa-obbligatoria (FAC-OB): La cedente ha la facoltà di cedere il rischio e il riassicuratore è obbligato ad accettare
- Nella riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1929 del codice civile: l'assicuratore risponde da solo, nei riguardi dell'assicurato, del rischio sottoscritto
- Nella riassicurazione, che cosa si intende per "retrocessione"? Il contratto con il quale un riassicuratore cede, a sua volta, ad altro riassicuratore i rischi assunti
- Nella riassicurazione, per accettazione speciale o special acceptance si intende: un accordo avente ad oggetto un rischio che non rientra nei parametri del trattato e, a discrezione del riassicuratore, viene annesso
- Nella riassicurazione: non si creano rapporti tra assicurato e riassicuratore, salve le leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati
- Nella selezione dei riassicuratori, secondo il Regolamento IVASS n. 38/2018 - art. 20, All. 1, le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono obbligatoriamente valutare: il grado del rischio di controparte dei riassicuratori su base individuale e di gruppo
- Nelle riassicurazioni "finite", i relativi contratti devono obbligatoriamente contenere specifiche clausole dalle quali risulti evidente il significativo trasferimento al riassicuratore sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing. Sì



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