>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 
Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contratto di riassicurazione

Seleziona l'iniziale:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

> Clicca qui per scaricare l'elenco completo delle domande di questo argomento in formato PDF!


- L' intermediario riassicurativo è:   qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa
- La commissione scalare o variabile si calcola:   In funzione del rapporto tra sinistri di competenza e premi di competenza
- La commissione scalare o variabile si calcola:   In funzione del rapporto tra sinistri di competenza e premi di competenza
- La finalità di un pool di riassicurazione è:   La ripartizione di rischi elevati per i quali è richiesta una particolare specializzazione
- La finalità di un pool di riassicurazione è:   La ripartizione di rischi elevati per i quali è richiesta una particolare specializzazione
- La forma scritta per i contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi è prescritta:   a fini probatori
- La retrocessione è:   la cessione dei rischi assunti in riassicurazione
- La riassicurazione "finite" per essere definita tale, oltre ad eccedere, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto deve tra l'altro:   Presentare fra le proprie caratteristiche la considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo
- La riassicurazione "finite" per essere definita tale, oltre ad eccedere, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, deve avere:   Almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto
- La riassicurazione facoltativa riguarda:   un singolo rischio
- La riassicurazione passiva consiste:   nella cessione di rischi da parte di un'impresa di assicurazione o nella retrocessione dei rischi da parte di un'impresa di riassicurazione
- La riassicurazione per trattati generali:   rappresenta una soluzione contrattuale con la quale viene riassicurata una massa di rischi omogenei
- La riassicurazione proporzionale in quota pura:   è caratterizzata dalla cessione al riassicuratore, entro i limiti concordati, di una quota percentuale fissa di tutti i rischi assunti
- La riassicurazione proporzionale:   prevede, all'atto della stipulazione della copertura riassicurativa, la predeterminazione di una percentuale di ripartizione del rischio tra cedente e riassicuratore
- La riassicurazione:   E' un contratto che non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore
- La società veicolo è:   qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
- L'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica:   è consentito senza necessità di autorizzazione alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo
- L'ammontare delle riserve tecniche costituite dalle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione nei rami vita deve essere:   sufficiente a garantire le obbligazioni assunte e le spese future sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti
- L'ammontare delle riserve tecniche costituite dalle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione nei rami vita:   Deve essere sufficiente a garantire le obbligazioni assunte e le spese future sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti
- L'ammontare delle riserve tecniche costituite dalle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione nei rami vita:   Deve essere sufficiente a garantire le obbligazioni assunte e le spese future sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese cedenti
- L'attività di cessione dei rischi del lavoro diretto in riassicurazione effettuata dall'assicuratore si chiama:   Riassicurazione passiva
- L'attività di riassicurazione ha, tra l'altro, come finalità:   L'ampliamento della capacità di sottoscrizione e il miglioramento della solvibilità della cedente
- Le imprese che intendono esercitare l'attività riassicurativa devono presentare all'IVASS istanza di autorizzazione allegando, tra l'altro, il programma di attività:   Triennale
- Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'IVASS:   Sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi
- Le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana o le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo, determinano le riserve tecniche in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle loro attività:   Sulla base delle comunicazioni delle cedenti, effettuando autonome valutazioni di congruità e procedendo, ove necessario, alle opportune integrazioni
- Le riserve integrative della riserva per frazioni di premi devono essere costituite dalle imprese che esercitano la riassicurazione:   delle cauzioni, della grandine e delle altre calamità naturali nonché dei danni derivanti dall'energia nucleare
- Le società iscritte alle sezioni A e B del RUI che esercitano contemporaneamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta   Con un massimale stabilito da norma statale e il massimale globale annuo per tutti i sinistri che deve essere distinto per attività
- Le società iscritte alle sezioni A e B del RUI che esercitano contemporaneamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta:   con massimali di copertura di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea
- Le società iscritte alle sezioni A e B del RUI che esercitano contemporaneamente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta?   Si, con massimali di copertura di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea
- L'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo:   è consentito senza necessità di autorizzazione da parte di IVASS
- L'impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione nel ramo credito:   deve costituire una riserva di perequazione destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato di tale ramo alla fine di ciascun esercizio
- L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività riassicurativa in regime di stabilimento:   è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino
- L'impresa che esercita la sola riassicurazione:   approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso, salvo proroga
- L'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro dell'Unione europea:   deve preventivamente darne comunicazione all'IVASS
- L'impresa di riassicurazione costituisce le riserve tecniche, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività:   alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni
- L'impresa di riassicurazione determina le riserve tecniche, in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attività, sulla base:   di quanto comunicato dalle imprese cedenti eseguendo valutazioni autonome al fine di effettuare eventuali integrazioni per garantirne la congruità
- L'impresa di riassicurazione deve coprire le riserve tecniche con attivi:   di sua proprietà
- L'impresa di riassicurazione deve coprire le riserve tecniche e le riserve di perequazione con attivi:   di sua proprietà
- L'impresa di riassicurazione può accettare rischi ceduti da altra impresa di riassicurazione?   Si
- L'impresa di riassicurazione, che intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro:   ne dà preventiva comunicazione all'IVASS
- L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro:   deve darne comunicazione ad IVASS
- L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo:   ne dà preventiva comunicazione all'IVASS
- l'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami vita o danni   deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS
- L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami vita o danni:   deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS
- L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni può estendere l'attività ad altri rami ed esercitarla prima dell'aggiornamento dell'albo in cui è iscritta?   No, l'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima
- L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni può estendere l'attività ad altri rami?   Sì, ma deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS
- L'IVASS nel rilasciare l'autorizzazione alle imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica verifica che la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica?   Si
- L'IVASS nel rilasciare l'autorizzazione alle imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica verifica che la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica?   Si
- L'IVASS può negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa a un'impresa con sede legale in Italia quando:   non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati
- L'IVASS può negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa ad un'impresa con sede legale in Italia:   quando non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati
- L'IVASS, nel rilasciare l'autorizzazione alle imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, verifica che le stesse abbiano adottato la forma di società per azioni o di società europea?   Sì