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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Previdenza complementare

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I contratti di assicurazione attraverso cui si attua la previdenza complementare individuale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 252/2005, sono corredati da un regolamento recante disposizioni riguardanti:   le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale
I contratti di assicurazione attraverso cui si attua la previdenza complementare individuale ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 252/2005, sono corredati da un regolamento:   recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonchè le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, dell'attività della forma pensionistica e della posizione individuale
I regolamenti dei fondi pensione aperti:   sono preventivamente approvati dalla COVIP
Il conferimento del trattamento di fine rapporto a una forma pensionistica complementare:   Comporta l'adesione alla forma stessa
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce   al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce:   al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
In base all'art. 13 del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), le imprese di assicurazioni possono istituire forme pensionistiche individuali:   mediante contratti di assicurazione sulla vita
In base all'art. 3 comma 3 del d.lgs. 252/2005, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo:   la libertà di adesione individuale
In caso di morte dell'aderente a una forma pensionistica complementare, prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata:   è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche
In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione:   l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stessi designati, siano esse persone fisiche o giuridiche