Elenco in ordine alfabetico delle domande di Contabilita di Stato
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- L art. 25 della legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano suddivise in: missioni, programmi e unità elementari di bilancio
- L'"Agenzia delle entrate-riscossione" è: entrambe le alternative sono corrette
- La classificazione delle entrate dello Stato prevede quattro Titoli; le entrate da accensione di prestiti confluiscono: Nel titolo IV
- La classificazione delle entrate dello Stato prevede quattro Titoli; le entrate extra-tributarie confluiscono: Nel titolo II
- La fase preparatoria della sessione di bilancio prevede, ai sensi della L. 196/2009, che entro il 20 ottobre sia presentato alle Camere: il disegno di legge del bilancio dello Stato
- La l. n. 196/2009, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalità per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. I programmi: Costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
- La legge 196/2009 consente di: effettuare variazioni compensative nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione
- La legge 196/2009 dispone che, per ogni unità di voto del bilancio annuale di previsione, venga indicato, tra l'altro, l'ammontare delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui. A tal fine, si considerano pagate le somme: erogate dalla tesoreria
- La legge 196/2009 prevede che il criterio con il quale sono imputati in bilancio gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilità economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari, sia rappresentato dal principio contabile: della competenza economica
- La legge 196/2009 prevede che il principio che richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro sia detto: della costanza
- La legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano ripartite in: missioni, programmi e unità elementari di bilancio
- La legge 196/2009 prevede che, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti sia definito: indebitamento o accrescimento netto
- La legge 196/2009, art. 17, prevede che una legge, se comporta nuovi o maggiori oneri, deve indicare in riferimento a ciascun intervento la spesa autorizzata? Sì, lo prevede
- La Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 e s.m.i., all'art. 20, co. 1, dispone che la gestione finanziaria dello Stato si svolge: In base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa
- La Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, all'art. 21, dispone che la prima sezione del disegno di legge di bilancio deve avere esclusivamente determinati contenuti, tra cui non sono compresi: Le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi
- La legge di contabilità e finanza pubblica prevede che sia la legge di assestamento il principale strumento normativo d'intervento sul bilancio in corso d'esercizio, essa è da presentare alle Camere entro: Il 30 giugno
- La legge n. 196/2009 prevede che, secondo l'analisi economica, la spesa di bilancio dello Stato venga classificata in: categorie
- La Nota di aggiornamento del DEF è corredata da un rapporto sui risultati conseguiti in materia di: contrasto all'evasione fiscale e contributiva
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio (art. 21, legge n. 196/2009): Contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10bis della medesima Legge
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio: Contiene esclusivamente norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio: Contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196 e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis della medesima Legge
- La prima sezione del disegno di legge di bilancio: Contiene esclusivamente la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196
- La Ragioneria Generale dello Stato: E 'chiamata ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili
- La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.196/2009 e ss.mm.ii, è operata dall'ISTAT: Annualmente
- La seconda sezione del disegno di legge di bilancio: È costituita dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio
- La seconda sezione del Documento di Economia e Finanza (art. 10, legge n. 196/2009): Contiene un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo
- La seconda sezione del Documento di Economia e Finanza (DEF) (art. 10, legge n. 196/2009): Contiene le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura
- L'art. 1 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Tra le predette amministrazioni pubbliche rientrano anche le Autorità indipendenti? Sì
- L'art. 10 comma 2 della legge 196/2009 prevede che lo schema del Programma di stabilità sia contenuto: nella prima sezione del documento di economia e finanza
- L'art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo siano contenuti nel: documento di economia e finanza
- L'art. 10 della legge 196/2009 prevede che gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, siano indicati nel: documento di economia e finanza
- L'art. 10 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la prima sezione del Documento di economia e finanza (DEF) contiene, in particolare: Gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale
- L'art. 10 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la prima sezione del Documento di economia e finanza (DEF) contiene, in particolare: Un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo
- L'art. 10 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la seconda sezione del Documento di economia e finanza (DEF) contiene, in particolare: L'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento
- L'art. 10 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la terza sezione del Documento di economia e finanza (DEF) indica, in particolare: Le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario
- L'art. 11 della legge 196/2009 prevede che la legge di stabilità NON contenga: norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio
- L'art. 13 della L. 196/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano a inserire i conti consuntivi in una banca dati: unitaria, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- L'art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che i tesorieri e i cassieri delle amministrazioni pubbliche: non possano accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme a livello nazionale
- L'art. 14 della legge 196/2009 prevede, come regola di base, che le amministrazioni pubbliche trasmettano alla banca dati SIOPE i dati concernenti gli incassi e i pagamenti con cadenza: giornaliera
- L'art. 18 della legge 196/2009 prevede che i fondi speciali indichino: le somme destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale
- L'art. 20 della Legge 196/2009 e s.m.i. è dedicato all'anno finanziario. L'anno finanziario: è lo spazio di tempo entro il quale si svolge un determinato ciclo di gestione ed in cui viene ripartita l'attività dell'ente pubblico
- L'art. 20 della legge 196/2009 prevede che bilancio di previsione dello Stato: sia un bilancio sia di competenza sia di cassa
- L'art. 20 della legge 196/2009 prevede che la gestione finanziaria dello Stato si svolga in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini: di competenza e cassa
- L'art. 20, co.1, della legge 196/2009 e s.m.i. definisce che il bilancio annuale di previsione dello Stato è: un bilancio redatto in termini di competenza e cassa
- L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che il disegno di legge del bilancio di previsione si componga di: due sezioni e si riferisca a un periodo triennale
- L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la Nota integrativa al Bilancio di previsione dello Stato: illustri le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza
- L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la prima sezione del disegno di legge di bilancio contenga: la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
- L'art. 21 della legge 196/2009 prevede che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio esponga: per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare
- L'art. 21 della legge 196/2009, definisce i programmi: aggregati di spesa diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni
- L'art. 21 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone che il disegno di legge del bilancio di previsione: Si riferisce ad un periodo triennale e si compone di tre sezioni
- L'art. 21 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene, in particolare: Un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa tra oneri inderogabili, fattori legislativi e adeguamento al fabbisogno, distintamente per gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale
- L'art. 21 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede che la prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene, in particolare: L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce
- L'art. 21 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 prevede, tra l'altro, gli elementi costitutivi della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, tra cui non fanno parte: Le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, della predetta Legge e i loro eventuali aggiornamenti
- L'art. 24 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone che costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione: I criteri della correttezza, della chiarezza e della trasparenza del bilancio dello Stato
- L'art. 25 della l. n. 196/2009 include tra i saldi del quadro generale riassuntivo il risultato differenziale delle operazioni finali rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, ovvero: Saldo netto da finanziare o da impiegare
- L'art. 25 della l. n. 196/2009 include tra i saldi del quadro generale riassuntivo il risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, ovvero: Il saldo netto da finanziare o da impiegare
- L'art. 25 della l. n. 196/2009 include tra i saldi del quadro generale riassuntivo il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese, ovvero: Il ricorso al mercato
- L'art. 25 della l. n. 196/2009 include tra i saldi del quadro generale riassuntivo il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti, ovvero: Il risparmio pubblico
- L'art. 25 della l. n. 196/2009 include tra i saldi del quadro generale riassuntivo il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti, ovvero: L'indebitamento o accrescimento netto
- L'art. 25 della legge 196/2009 prevede che le entrate dello Stato siano ripartite in tipologie: ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti
- L'art. 25 della legge 196/2009 prevede che le spese dello Stato siano suddivise in: missioni, programmi e unità elementari di bilancio
- L'art. 25 della legge 196/2009 prevede che, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risparmio pubblico sia dato dalla differenza tra: il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
- L'art. 25 della legge n. 196/2009 prevede che la spesa di bilancio dello Stato venga classificata secondo l'analisi economica in: categorie
- L'art. 26 della legge 196/2009 prevede che, nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie sia un fondo: di riserva
- L'art. 27 della legge 196/2009 prevede che i fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti previsti siano istituiti: per la riassegnazione dei residui passivi della spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
- L'art. 29 della legge 196/2009 prevede che il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa: colmi eventuali deficienze nelle dotazioni delle unità elementari di bilancio
- L'art. 33 della legge 196/2009 prevede che il disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente venga presentato: dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno di ciascun anno
- L'art. 33 della legge 196/2009 prevede che, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio dello Stato: il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti un disegno di legge anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente
- L'art. 34 bis della legge 196/2009 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche: costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito
- L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il conto generale del patrimonio sia corredato: del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale
- L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato sia composto da: conto del bilancio e conto generale del patrimonio
- L'art. 36 della legge 196/2009 prevede che il Rendiconto generale dello Stato: riassuma e dimostri i risultati della gestione dell'anno finanziario
- L'art. 37 della legge 196/2009 prevede che il rendiconto generale dello Stato venga: redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti
- L'art. 37 della legge 196/2009 prevede che la formazione del Rendiconto generale dello Stato prenda avvio con: la compilazione da parte di ciascun Ministero del conto del bilancio e del patrimonio relativi alla propria amministrazione
- L'art. 52 della legge 196/2009 indica che le disposizioni contenute nel d.lgs. 91/2011 sono applicate: dalla Presidenza della Repubblica e dal Senato della Repubblica
- L'art. 7 della legge 196/2009 prevede che entro il 10 aprile di ciascun anno venga presentato alle Camere un documento che illustra, tra l'altro, le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle Amministrazioni Pubbliche. Tale documento è definito: documento di economia e finanza
- L'art. 7, co. 1, della Legge 196/2009 e s.m.i., stabilisce che per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire il principio: Della programmazione
- L'art. 9 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, dedicato ai rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica, dispone che entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita: Sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma
- L'articolo 7 della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 dispone che l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. Quale tra gli strumenti di detta programmazione non è previsto dal predetto articolo: Gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato
- L'attuazione di quale principio contabile generale risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento (All. I, l. n. 196/2009)? Principio di flessibilità
- L'attuazione di quale principio contabile generale risponde all'esigenza di evitare una eccessiva rigidità nella gestione degli stanziamenti di spesa, nel rispetto del bilancio votato dal Parlamento (All. 1, l. n. 196/2009)? Principio di flessibilità
- Le Agenzie fiscali sono sottoposte alla vigilanza: Del Ministero dell'economia e delle finanze
- Le disposizioni recate dalla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione: Alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana
- Le disposizioni recate dalla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano? Sì, nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti
- Le gestioni fuori bilancio non autorizzate da disposizioni legislative consistenti in gestioni contabili poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative che non transitano per il bilancio sono incompatibili con il principio (All. 1, l. n. 196/2009): Dell'universalità
- Le limitazioni di cui all'art. 32, comma 2, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di esercizio provvisorio: Si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento
- Le missioni (co. 2, art. 21, l. n. 196/2009): Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
- Le relazioni di cui all'art. 14, quarto comma, della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196: Presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione
- Le scritture di assestamento economico si sogliono distinguere in scritture di rettifica e scritture di completamento o integrazione. Sono esempi di scritture di rettifica: Risconti attivi e passivi
- Le spese per interessi passivi e le spese per ammortamento di mutui sono oneri inderogabili (spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione). A norma del co. 5, art. 21, l. n. 196/2009, quanto affermato è: Corretto, sono entrambe oneri inderogabili



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