Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSUI
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- L' art. 473 c.p contiene la tutela penale di contrasto alla contraffazione? Vero
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C. C. I. A. A.) competente irroga le sanzioni per violazione alle norme in materia di sicurezza dei giocattoli, di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 54/2011? Sì
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) è L' Istituzione competente a valutare i ricorsi in opposizione alle sanzioni applicate all'acquirente finale di prodotti contraffatti? Falso, è la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
- La condotta di contraffazione punita dall'art. 474 c.p. rubricato, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è: Un delitto
- La contraffazione di un'opera d'arte qualora si realizzi nell'ambito di un'attività commerciale determina una aggravante in termini di pena nei confronti del soggetto che ha posto in essere la condotta delittuosa? Nessuna delle alternative proposte è corretta
- La Direttiva n. 2006/95/UE del 12 dicembre 2006 concerne: Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
- La falsa indicazione di cui all'art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: Può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine e l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"
- La Guardia di Finanza collabora con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (precedentemente denominato Ministero dello Sviluppo Economico) nell'attività di vigilanza per il controllo di conformità dei giocattoli ai sensi del D.Lgs. 11.4.2011, n. 54. del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 68/2001
- La Guardia di Finanza gestisce il Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.)? Vero
- La Legge n. 99 in data 23 Luglio 2009 ha: Sdoppiato in due fattispecie l'art. 473 c.p., per punire, la contraffazione dei marchi e segni distintivi e quella di brevetti, disegni o modelli industriali
- La marcatura CE apposta su alcuni prodotti è irregolare se risulta essere Rimovibile
- La marcatura CE apposta su determinati prodotti è irregolare se risulta essere Rimovibile
- La piattaforma del Sistema Informativo Anticontraffazione (S.I.A.C.) dispone, anche: dell'applicativo COLIBRI (Contraffazione Online Brand Inquiry) che consente un'azione di contrasto mirata alla rete internet, rilevando la presenza, nei principali siti dedicati all'e-commerce, di annunci proponenti la vendita di materiale contraffatto
- La piattaforma informativa S.I.A.F. aggrega dati provenienti da fonti eterogee, quali: tra le altre, il "Sistema Informativo Agricolo Nazionale" (S.I.A.N.) gestito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.) e la "Banca Dati Unitaria" (B.D.U.), gestita dall'Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione europea (I.G.R.U.E.) della Ragioneria Generale dello Stato
- La piattaforma ReGis è: a piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali e i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR
- La risorsa informativa pubblicamente accessibile mediante sito web "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", gestita direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, contiene: la lista di tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati da parte delle varie Direzioni Generali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l'indicazione, tra l'altro, di beneficiario, oggetto della spesa e importo erogato
- L'acquirente finale di prodotti che, per la loro qualità o entità di prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di contraffazione È punito con una sanzione pecuniaria amministrativa
- Laddove determinati prodotti risultino privi di marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere: Il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione
- L'applicativo "Mo.Co.P. 2" - Monitoraggio Contratti Pubblici: è uno strumento realizzato per indirizzare e supportare le attività operative nonché rafforzare l'azione di contrasto dei Reparti del Corpo nel settore degli appalti pubblici, attraverso la messa a sistema, in una base dati integrata e costantemente aggiornata, delle informazioni contenute nella BDNCP, nell'Anagrafe tributaria, nella banca dati Infocamere/Telemaco e nei precedenti operativi della Guardia di finanza, censiti attraverso l'applicativo di rendicontazione statistica Ares
- L'applicativo "Mo.Co.P.2", presente in Dorsale Informatica, è direttamente gestito da: Guardia di Finanza
- L'applicativo A.R.CO. 2 (Analisi del Rischio sui Contributi) consente: l'interrogazione selettiva dei percettori di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art.25 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e successivi provvedimenti normativi, arricchita dal contributo di analisi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie
- L'applicazione Ag.E.A. per dispositivi mobili: è fruibile dal 2022 per tutti i militari abilitati al S.I.A.N., previa installazione dell'app mobile sviluppata da Ag.E.A.
- L'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di Madrid è di competenza: Degli uffici dell'Agenzia delle dogane e monopoli
- L'apposizione di un falso marchio CE su di un determinato prodotto, integra: condotte commerciali ingannevoli potenzialmente in grado di configurare il reato della frode in commercio
- L'art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2005, nel caso di operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che proceda all'acquisto di merce contraffatta, salvo che il fatto non costituisca reato prevede: La sanzione amministrativa da 20.000 fino a un milione di euro nonché la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti
- L'art. 145, 3° comma, del Codice della proprietà industriale cosa disciplina? Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
- L'art. 473 del codice penale, quale tipologia di condotta va a punire? La contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- L'art. 474 - 1° comma del c.p. rubricato (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) prevede l'applicazione: della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000
- L'art. 474 cod. pen. punisce in ugual modo il reato di introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, dei prodotti contraffatti ed il reato di vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti? Falso, è sanzionata più gravemente l'introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti industriali contraffatti
- L'art. 474 ter del codice penale rubricato circostanza aggravante quale tipologia di condotta punisce? La condotta delle imprese dedite, in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, alla contraffazione
- L'art. 514 c.p. rubricato frodi contro le industrie nazionali al 1° comma prevede l'applicazione: della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 516
- L'art. 517 c.p.- vendita di prodotti industriali con segni mendaci - non trova applicazione: in tutti i prodotti dove non è previsto il Made in Italy
- L'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge n. 58 del 2019 (c.d. "decreto crescita 2019"): Ha previsto che per le finalità di cui al presente articolo sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2020
- L'articolo 473 c.p. contiene: La tutela penale di contrasto alla contraffazione
- L'articolo 474 codice penale punisce: L'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Le attività ispettive in materia di "sicurezza dei prodotti" possono essere eseguite dalla Guardia di Finanza d'iniziativa o essere richiesti dal: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Le informazioni contenute nelle sezioni del cruscotto Bdap per la GdF sono relative: ai beneficiari dei pagamenti effettuati dagli Enti Pubblici BDAP
- L'Ente gestore della banca dati SIOPE (Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) è: Banca d'Italia
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
- L'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo dell'apposita documentazione tecnica ex-allegato IV D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato: alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro



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