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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSCV

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La dichiarazione transfrontaliera di valuta può essere:   trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera oppure consegnata, in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine e limitrofi
La dichiarazione valutaria redatta in conformità al modello previsto dal Dlgs 195/2008:   può essere consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi o alternativamente essere trasmessa in via telematica prima dell'attraversamento della frontiera
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita   dal Regolamento (CE) n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005
La disciplina comunitaria di riferimento in materia di circolazione transfrontaliera di valuta è costituita:   dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26.10.2005
La disciplina relativa ai movimenti transfrontalieri di denaro contante si applica:   sia per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione europea e viceversa, sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera nazionale da e verso Paesi non appartenenti alla Comunità europea
La Guardia di Finanza in ambito valutario:   esercita, sia in collaborazione con i funzionari doganali, che in via autonoma, le potestà di controllo, accertamento e contestazione delle infrazioni valutarie
La relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   al Comitato di Sicurezza Finanziaria
La relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008 viene presentata:   dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza per le attività rispettivamente svolte
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l'Organo depositario delle dichiarazioni valutarie ex art. 3 del decreto 195/2008 presentate dalle persone fisiche che hanno trasferito "denaro contante" per importi superiori o pari a 10.000 euro?   si
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza sono i soggetti cui compete la redazione della relazione annuale sulle attività poste in essere per prevenire e accertare le violazioni previste dal D.Lgs. n. 195/2008?   SI
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 195/2008, a cosa è deputata?   alla raccolta e gestione delle dichiarazioni obbligatorie di valuta d'importo pari o superiore a 10.000 euro
L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto 195/2008 individua le Autorità preposte a tutela del sistema di sorveglianza nazionale sui movimenti transfrontalieri di valuta, ossia:   l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia
L'art. 4 del D.Lgs. n. 195/2008 prevede che i verbali di contestazione in tema di trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero di importo pari o superiore a 10.000 euro:   siano conservati in forma nominativa per la durata di 10 anni e siano trasmessi, ai fini del procedimento sanzionatorio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite supporti informatici, entro 7 giorni dalla data di contestazione
L'art. 6 del Decreto legislativo n. 195/2008 che cosa disciplina nel dettaglio?   Il sequestro del denaro contante trasferito o che si tenta di trasferire di importo pari o superiore a 10.000 euro
L'articolo 3 del Dlgs. 195/2008 che cosa stabilisce?   impone un obbligo dichiarativo in capo ad ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato italiano trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.
Le autorità doganali dei singoli Stati membri sono le autorità competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie in virtù di quale regolamento comunitario?   Regolamento Comunitario n. 1889/2005
Le Autorità Giudiziarie dei singoli stati membri sono competenti a ricevere le dichiarazioni valutarie, ai sensi del regolamento CE n. 1889/2005?   No, lo sono soltanto le Autorità doganali dei singoli Stati membri
Le disposizioni relative ai movimenti di valuta oltre frontiera non si applicano:   ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari e agli assegni postali, bancari o circolari tratti o emessi da banche o Poste Italiane S.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
Le monete in metallo prezioso, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla circolazione transfrontaliera di contante:   non sono considerate denaro contante e quindi non sono oggetto di dichiarazione valutaria
Le persone fisiche in entrata o in uscita dall'Unione europea via nave commerciale e con al seguito denaro contante superiore alla soglia prevista devono:   presentare la dichiarazione alle Autorità competenti rispettivamente al primo punto di entrata o all'ultimo porto di uscita
L'obbligo di dichiarazione disciplinato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 195/2008 si applica per i passaggi intracomunitari di persone dirette dall'Italia verso un altro Paese dell'Unione Europea e sia per quelli extracomunitari dei soggetti che varcano la frontiera dello Stato italiano da e verso un Paese non appartenente alla Comunità Europea vale anche per la Repubblica di San Marino e per lo Stato della Citta' del Vaticano?   SI
L'oro, i metalli e le pietre preziose:   non rientrano nella casistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 195/2008