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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID

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Gli accessi presso gli operatori finanziari devono avvenire (art. 33 D.P.R. 600/73):   in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico.
Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione per la Guardia di finanza, del Comandante regionale (art. 33 DPR 600/73):   da ufficiali di grado non inferiore a capitano.
Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse (art. 7-bis L. 212/2000):   le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validita' degli atti.
Gli elementi rilevati dalle indagini finanziarie hanno valenza probatoria in ambito fiscale riconducibile al perimetro:   delle "presunzioni legali".
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni (art. 74 D.P.R. 917/86):   non sono soggetti a IRES.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi (art. 33 DPR 600/73):   si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese.