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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Blocco TSID

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- Gli accessi presso gli operatori finanziari devono avvenire (art. 33 D.P.R. 600/73):   in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico.
- Gli accessi presso gli operatori finanziari devono essere eseguiti, previa autorizzazione per la Guardia di finanza, del Comandante regionale (art. 33 DPR 600/73):   da ufficiali di grado non inferiore a capitano.
- Gli atti dell'amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse (art. 7-bis L. 212/2000):   le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validita' degli atti.
- Gli elementi rilevati dalle indagini finanziarie hanno valenza probatoria in ambito fiscale riconducibile al perimetro:   delle "presunzioni legali".
- Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni (art. 74 D.P.R. 917/86):   non sono soggetti a IRES.
- Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi (art. 33 DPR 600/73):   si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese.