Elenco in ordine alfabetico delle domande di Trattamento dati
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- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 111-bis del D.Lgs. n. 196/2003 (Informazioni in caso di ricezione di curriculum): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 196/2003 (Trasferimento automatico della chiamata): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003 (Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2-sexies del D.Lgs. n. 196/2003 (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 2-ter del D.Lgs. n. 196/2003, (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003 (Trattamento di dati relativi a studenti): È soggetta a sanzione amministrativa
- La violazione delle disposizioni di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 196/2003 (Durata del trattamento): È soggetta a sanzione amministrativa
- L'art. 35 del Reg. UE 2016/679, nell'ambito del trattamento dei dati, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al trattamento hanno l'obbligo di valutare l'impatto sulla tutela dei dati personali. La Valutazione d'Impatto deve contenere: una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati
- L'art. 35 reg. Ue 2016/679, nell'ambito del trattamento dei dati, espone disposizioni in materia di: valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- L'art. 5 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dispone alcuni principi applicabili al trattamento di dati personali. Tra questi, quello secondo cui i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali, si definisce: Integrità e riservatezza
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della «limitazione della conservazione» i dati personali devono essere: Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della «esattezza» i dati personali devono essere: Esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «integrità e riservatezza». In applicazione del principio della «integrità e riservatezza» i dati personali devono essere: Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di «esattezza», «limitazione della conservazione», «limitazione della finalità». In applicazione del principio della «limitazione della finalità» i dati personali devono essere: Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibile con tali finalità
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali comprende i principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati». In applicazione del principio della «minimizzazione dei dati» i dati personali: Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
- L'art. 5 del Reg. (CE) n. 2016/679/UE elenca i principi applicabili al trattamento di dati personale tra i quali sono compresi i principi di «liceità, correttezza e trasparenza», «limitazione della finalità», «minimizzazione dei dati». In applicazione del principio «liceità, correttezza e trasparenza» i dati personali: Devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
- L'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali definisce come "dati personali" qualunque informazione: relativa a una persona fisica identificata o identificabile
- Le sanzioni previste dal Regolamento UE 2016/679 sono: amministrative pecuniarie



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