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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Accesso civico e generalizzato

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La legislazione vigente prevede tre tipologie di accesso (documentale, civico, generalizzato). Quale tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, co. 2, decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti?   Accesso generalizzato
La richiesta di accesso civico disciplinata dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013:   non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
La richiesta di accesso civico, di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013, è sottoposta a limitazioni quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente?   No, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
La richiesta di accesso civico, prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, deve essere connesa alla tutela di una situazione giuridica soggettiva rilevante del richiedente?   No
La richiesta di accesso generalizzato:   È gratuita salvo il rimborso di eventuali costi sostenuti e documentati dall'Amministrazione che verranno quantificati e richiesti successivamente
L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013) è il c.d.:   Accesso generalizzato
L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013) è il c.d.:   Accesso civico
L'accesso civico (c. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
L'accesso civico (c.d. semplice), ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 attribuisce:   a chiunque il diritto di richiedere alla Pubblica Amministrazione documenti informazioni o dati che la stessa Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
L'accesso civico (c.d. semplice), ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013 attribuisce:   a chiunque il diritto di richiedere alla Pubblica Amministrazione documenti informazioni o dati che la stessa Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, nei casi in sui sia stata omessa la loro pubblicazione
L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati
L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni
L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
L'accesso civico (co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso generalizzato sia dall'accesso documentale
L'accesso civico c.d. generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013:   è previsto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 può essere negato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:   alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico
L'accesso civico generalizzato previsto dal d.lgs. 33/2013 è il diritto:   di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione
L'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è:   il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di taluni interessi giuridicamente rilevanti
L'accesso civico generalizzato:   È previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso D.lgs
L'accesso civico semplice, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., è:   il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione
L'accesso civico semplice:   riguarda dati e documenti dell'Amministrazione per i quali sussista uno specifico obbligo di pubblicazione
L'accesso civico:   Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso generalizzato sia dall'accesso documentale
L'accesso generalizzato (c. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Non incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Sostituisce sostanzialmente l'accesso documentale ex legge 241/90, nel frattempo abrogato
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Opera sulla base degli stessi presupposti dell'accesso civico e dell'accesso documentale
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   Richiede la dimostrazione da parte del richiedente della titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013) Si individui l'affermazione errata:   È un istituto sostanzialmente identico a quello dell'accesso ai documenti amministrativi
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Non sostituisce l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   È un istituto distinto dall'accesso ai documenti amministrativi
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Richiede l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Non sostituisce l'accesso civico previsto dall'art. 5, co. 1 del decreto trasparenza
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Incontra come limiti il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
L'accesso generalizzato (co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013):   Opera sulla base di norme e presupposti diversi sia dall'accesso civico sia dall'accesso documentale
L'art 5 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che:   l'accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato
L'art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i. prevede che:   il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis stesso decreto
L'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 disciplina l'accesso civico. Esso prevede:   L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati con relativo diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione
L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 dispone che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso civico, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del medesimo decreto, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, i quali possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso:   Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
L'art. 5 del d.lgs. 33/2013 dispone che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il prescritto termine di conclusione del procedimento di accesso civico, il richiedente può presentare:   Richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, stabilisce che:   chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dispone che il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di:   Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
L'art. 5, VI comma, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che il procedimento di accesso civico si deve concludere:   con provvedimento espresso e motivato
L'art. 5-bis del d. lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro:   Alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico
L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro:   Alle relazioni internazionali
L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro:   Al regolare svolgimento di attività ispettive
L'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro:   Alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato
L'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 dispone che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti, tra l'altro:   Alla sicurezza pubblica e all'ordine pubblico
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) nelle sue Linee Guida distingue tra "accesso documentale", "accesso civico" e "accesso generalizzato"; L'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza è:   L'accesso generalizzato
Le amministrazioni comunali favoriscono l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte dei cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Chi può avanzare la richiesta di accesso civico semplice?   Chiunque. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
Le amministrazioni comunali favoriscono l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte dei cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico semplice o di mancata risposta entro il termine:   Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni
Le amministrazioni comunali favoriscono l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte dei cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. La domanda di accesso civico semplice può essere presentata via PEC?   Si
Le amministrazioni comunali favoriscono l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte dei cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. Il procedimento di accesso civico semplice deve concludersi:   Con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati
Le amministrazioni comunali favoriscono l'accesso ai propri documenti, dati e informazioni da parte dei cittadini, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, che individua tre diverse forme di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato. La domanda di accesso civico semplice può essere trasmessa per via telematica?   Si, secondo le modalità previste dal CAD
Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi?   No, "accesso documentale" è quello disciplinato dalla L. 241/90 mentre l' "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, in base al D. Lgs. 33/2013
Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi?   No, "accesso documentale" e l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)
Le locuzioni "accesso documentale" e "accesso civico" sono sinonimi?   No, "accesso documentale" è l'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre "accesso civico" è l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)
Le norme sull'accesso civico previsto dal d.lgs.33/2013 prevedono:   la liberta' di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
L'istanza di accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 indirizzata a una Pubblica Amministrazione:   non richiede motivazione
L'istanza di accesso civico indirizzata a una Pubblica Amministrazione:   non richiede motivazione
L'istanza di accesso civico può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti?   Si
L'istanza di accesso civico può essere trasmessa anche all'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Quanto affermato:   È corretto, può essere trasmessa anche all'URP
L'istanza di accesso civico, di cui al co. 1, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?   Si può essere trasmessa anche ad un ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
L'istanza di accesso generalizzato, di cui al co. 2, art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti?   Si può essere trasmessa anche all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti