Elenco in ordine alfabetico delle domande di Procedura civile
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- La dichiarazione del terzo nel pignoramento deve essere resa: Nella forma prevista dalla legge, anche mediante trasmissione scritta all'ufficio, indicando con precisione le somme o i beni dovuti al debitore
- La dichiarazione positiva del terzo nel pignoramento produce: Consente al giudice di emettere ordinanza di assegnazione a favore del creditore
- La funzione del custode giudiziario dei beni pignorati è: Conservare e gestire diligentemente i beni vincolati, rendendo conto al giudice e ai creditori
- La funzione del precetto nell'esecuzione forzata è: Intimare al debitore di adempiere entro un termine, preannunciando l'esecuzione
- La funzione dell'avviso di mora nell'esecuzione forzata è: Intimare formalmente al debitore di adempiere entro un termine fissato, preannunciando l'inizio dell'esecuzione forzata
- La funzione dell'ordinanza di assegnazione delle somme nel pignoramento presso terzi è: Trasferire al creditore le somme dovute dal terzo al debitore, esaurendo la funzione esecutiva
- La funzione principale del precetto è: Intimare l'adempimento e preannunciare l'esecuzione
- La mancata comparizione del terzo nel pignoramento equivale a: Presunzione di esistenza del credito pignorato nei termini indicati dall'atto del creditore
- La mancata indicazione nell'atto di precetto del termine entro cui adempiere comporta: La nullità dell'atto, per difetto di un requisito essenziale
- La mancata indicazione nell'atto di precetto del titolo esecutivo produce: La nullità dell'atto per mancanza di un elemento essenziale, sanabile solo con nuova notificazione
- La mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva immobiliare entro il termine previsto dalla legge comporta: Estinzione automatica della procedura per inattività, con necessità di nuovo precetto
- La mancata iscrizione a ruolo entro il termine di legge della procedura esecutiva determina: L'estinzione della procedura per inattività del creditore
- La mancata notifica al debitore dell'avviso di vendita immobiliare: È causa di nullità assoluta dell'intera vendita, per violazione del contraddittorio
- La mancata notificazione del titolo esecutivo al debitore prima del precetto determina: La nullità del precetto, in quanto manca conoscenza legale del titolo da parte del debitore
- La mancata sottoscrizione della relata di notifica comporta: Nullità dell'atto, poiché manca un requisito formale essenziale
- La mancata sottoscrizione della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario produce: Nullità della notificazione per difetto di forma
- La mancata sottoscrizione della relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario: Comporta nullità della notificazione
- La mancata sottoscrizione della relata di notifica produce: Nullità della notificazione
- La mancata sottoscrizione della relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario comporta: Nullità della notificazione per mancanza di requisito formale essenziale
- La mancata sottoscrizione della relata di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario produce: Nullità della notificazione
- La mancata trascrizione del pignoramento immobiliare comporta: Inefficacia nei confronti di tutti, compreso il debitore
- La mancata trascrizione del pignoramento immobiliare comporta: Inefficacia verso chiunque, compreso il debitore
- La mancata trascrizione del pignoramento immobiliare entro i termini di legge produce: L'inefficacia assoluta del pignoramento verso chiunque, compreso il debitore stesso, in quanto il vincolo non si perfeziona
- La notifica agli irreperibili assoluti è disciplinata come segue: La notificazione avviene mediante deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza nota, unito all'affissione di avviso nell'albo comunale e alla comunicazione mediante raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto
- La notifica del titolo esecutivo è necessaria: Affinché il debitore abbia conoscenza legale del titolo prima dell'intimazione del precetto
- La notificazione è (art. 137 C.p.c.): Un atto proprio dell'Ufficiale Giudiziario
- La notificazione è un atto: Proprio dell'Ufficiale Giudiziario
- La notificazione a mezzo PEC si considera nulla quando: L'indirizzo PEC del destinatario non risulta tratto dai pubblici registri previsti dalla legge
- La notificazione a mezzo PEC si perfeziona per il destinatario: Quando il messaggio è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata
- La notificazione a mezzo posta si considera perfezionata per il notificante: Al momento della consegna dell'atto all'ufficiale postale
- La notificazione a persona giuridica si considera valida se l'atto è consegnato: A chi appare addetto alla sede legale o autorizzato a ricevere
- La notificazione al difensore domiciliatario eletto produce effetti: Pieni, in quanto l'elezione di domicilio comporta la validità delle notifiche presso il difensore
- La notificazione al difensore domiciliatario produce effetti: Per tutti gli atti processuali se il domicilio è stato regolarmente eletto
- La notificazione al procuratore costituito in giudizio è valida: Per tutti gli atti del processo, inclusi quelli esecutivi, se vi è stata regolare elezione di domicilio
- La notificazione degli atti processuali a soggetti residenti all'estero avviene: In conformità alle convenzioni internazionali applicabili, come la Convenzione dell'Aja, o tramite autorità consolari italiane
- La notificazione del decreto ingiuntivo (art. 644 C.p.c.) deve avvenire nel termine di: sessanta giorni della pronuncia, pena l'inefficacia, nel territorio della Repubblica
- La notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 C.p.c.: Deve avvenire nel termine di sessanta giorni della pronuncia, pena l'inefficacia, nel territorio della Repubblica
- La notificazione del pignoramento mobiliare deve avvenire: Nelle mani del debitore o, in caso di sua assenza, nelle forme previste per le notificazioni ordinarie, a garanzia della certezza dell'avvenuta conoscenza
- La notificazione dell'atto di citazione con relata priva di data comporta: Nullità dell'atto per difetto formale
- La notificazione di un atto di citazione effettuata a mezzo posta con mancata sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario produce: La nullità della notificazione, sanabile se il destinatario si costituisce in giudizio senza eccepire il vizio
- La notificazione di un atto esecutivo al difensore domiciliatario della parte produce: Piena validità se vi è stata regolare elezione di domicilio presso il difensore
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente determina: La nullità sanabile se il destinatario raggiunge lo scopo della conoscenza
- La notificazione effettuata a mezzo PEC si perfeziona per il notificante: Nel momento in cui il messaggio è accettato dal sistema e genera ricevuta di accettazione
- La notificazione effettuata in luogo diverso dalla residenza o domicilio effettivo del destinatario, senza ulteriori formalità: È nulla e deve essere rinnovata secondo le forme previste
- La notificazione effettuata tramite servizio postale senza relata dell'ufficiale giudiziario è: Nulla per mancanza di un requisito formale essenziale
- La notificazione eseguita in violazione delle norme sulla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario comporta: La nullità relativa della notificazione, sanabile se il destinatario si costituisce senza sollevare eccezioni
- La notificazione nulla di un atto endoprocessuale ha quale effetto? Può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, se la parte destinataria si costituisce senza eccepire il vizio
- La notificazione nulla di un atto introduttivo di giudizio comporta: La possibilità di sanatoria per costituzione del convenuto senza eccezione tempestiva del vizio
- La notificazione nulla di un atto introduttivo di giudizio comporta: La possibilità di sanatoria se il convenuto si costituisce senza eccepire il vizio, con effetto retroattivo
- La notificazione nulla di un atto introduttivo di giudizio può essere sanata se: Il convenuto si costituisce senza eccepire il vizio
- La notificazione presso il domiciliatario eletto dalla parte produce quali conseguenze? La notificazione si considera validamente eseguita presso il domicilio eletto, salvo revoca o modifica formalmente comunicata
- La notificazione telematica è inesistente quando: È inviata da indirizzo non iscritto nei registri pubblici previsti dalla legge
- La notificazione telematica di un atto processuale si perfeziona: Nel momento in cui il messaggio è consegnato nella casella PEC del destinatario
- La notificazione telematica priva della firma digitale del notificante comporta: La nullità della notificazione, poiché manca requisito formale essenziale
- La notificazione telematica si considera inesistente quando: È effettuata da soggetto privo del potere di notificazione e senza alcun controllo del sistema
- La vendita forzata di un bene pignorato produce: Il trasferimento del bene all'aggiudicatario libero da vincoli
- L'alienazione del bene dopo la trascrizione del pignoramento: È inefficace nei confronti del creditore procedente e degli altri intervenuti
- L'alienazione di un immobile pignorato dopo la trascrizione del pignoramento: È inefficace nei confronti del creditore procedente e degli altri intervenuti, ma produce effetti tra le parti
- L'art. 147 c.p.c. prevede che le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata si intendono perfezionate, per il notificante: nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione
- L'art. 599 c.p.c. dispone che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore e che, in tal caso, a cura del creditore pignorante: è notificato avviso anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice
- L'atto di pignoramento proveniente da un Ufficiale Giudiziario incompetente è nullo e tale nullità deve essere fatta valere: con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c.
- L'avviso di vendita deve contenere: L'indicazione del bene, del prezzo base, delle modalità di gara e del termine per presentare offerte
- L'avviso di vendita immobiliare deve contenere: L'indicazione del bene, del prezzo base e delle modalità dell'asta
- Le somme dovute da privati a titolo di stipendio possono essere pignorate per crediti alimentari, quando l'accredito è fatto su conto bancario o postale intestato al debitore e ha luogo successivamente al pignoramento? Sì, nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato
- L'esecuzione forzata su beni immobili si apre formalmente: Con la notificazione e successivo deposito del pignoramento immobiliare presso la conservatoria dei registri immobiliari
- L'espropriazione forzata può avere inizio: Decorsi i termini indicati nell'atto di precetto regolarmente notificato e non adempiuto dal debitore
- L'impignorabilità assoluta dei beni nell'espropriazione mobiliare presso il debitore può essere fatta valere: Con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 C.p.c.
- L'invito ad estendere il pignoramento ad altri beni del debitore può essere fatto dal creditore procedente ai creditori: chirografari intervenuti tempestivamente
- L'istanza di conversione del pignoramento: Può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità
- L'istanza di vendita nel pignoramento immobiliare deve essere depositata: Entro 90 giorni dal pignoramento, pena estinzione della procedura
- L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) va proposta: Entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell'atto che si contesta
- L'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre i 20 giorni dalla conoscenza dell'atto viziato: È inammissibile perché proposta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 617 c.p.c.
- L'opposizione agli atti esecutivi può essere proposta: Nel termine di venti giorni dall'atto da impugnare
- L'opposizione all'esecuzione è proponibile nei seguenti casi: Quando si contesta l'esistenza, la validità o l'efficacia del titolo esecutivo
- L'opposizione all'esecuzione differisce dall'opposizione agli atti perché: Contesta il diritto a procedere in executivis, non solo la regolarità degli atti
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve essere proposta: Prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore
- L'opposizione all'esecuzione proposta dopo l'inizio del pignoramento deve: Essere proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione
- L'opposizione all'esecuzione, rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, si distingue perché: Mira a contestare il diritto del creditore a procedere in executivis
- L'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.) è esperibile da: Chiunque vanti diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati
- L'ordinanza di vendita forzata dei beni pignorati ha la funzione di: Disporre la liquidazione del bene vincolato a soddisfazione dei creditori
- L'ordine dei luoghi di notifica ai sensi dell'art. 139 comma 6 C.p.c., è: < Riferimento: Codice procedura civile>. Tassativo
- L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, sempre presso la casa di abitazione? No, se non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto



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