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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Societa partecipazione pubblica

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Nei limiti dettati dalla norma, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per la produzione di un servizio di interesse generale?   Si, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
Nel caso di adozione della motivata deliberazione dell'assemblea contemplata dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con cui sia stato disposto che la società a controllo pubblico sia amministrata da un consiglio di amministrazione, il numero dei componenti:   Non può essere superiore a cinque
Nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, secondo le disposizioni dell'art. 19, co. 8, del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società:   procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione
Nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato:   emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)
Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, come previsto dall'art. 7 del Testo Unico sulle società partecipate - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la scelta di questi ultimi avviene:   con procedure di evidenza pubblica, a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016
Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, secondo le disposizioni dell'art. 21, co. 1, del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria:   accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione
Nel caso in cui una pubblica amministrazione è tacciata di agire in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiamata all'interno del Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.), la pubblica amministrazione in questione:   ha tempo per conformarsi nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere (art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287)
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di acquistare partecipazioni di una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:   alla Corte dei conti, a fini conoscitivi
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di acquistare partecipazioni di una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta:   all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i suoi poteri
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di partecipare ad una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di costituzione della società:   all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i suoi poteri
Nel momento in cui un'amministrazione pubblica decide di partecipare ad una società, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione in questione invia l'atto deliberativo di costituzione della società:   alla Corte dei conti, a fini conoscitivi
Nel rispetto della disciplina europea, secondo quanto prescritto dall'art. 4 comma 9-bis del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete:   anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica
Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, secondo le disposizioni dell'art. 11, co.4, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le amministrazioni assicurano il rispetto:   del principio di equilibrio di genere
Nelle società a controllo pubblico ciascuna amministrazione pubblica socia è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale?   Si, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del c.c., indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare
Nelle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale?   Si, è legittimata, ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii
Nelle società a controllo pubblico, in mancanza della motivata deliberazione dell'assemblea contemplata dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con cui sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile, l'organo amministrativo è costituito di norma:   Da un amministratore unico
Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata previste dall'art. 17 del decreto legislativo n. 175/2016, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa, gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile?   Sì
Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)?   No, a meno che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento
Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante?   No, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale?   No, lo vieta espressamente l'art. 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo n. 175/2016
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti:   non può essere affidata al collegio sindacale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., art. 3, co. 2)
Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti:   non può essere affidata al collegio sindacale, secondo quanto stabilito dal Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)
Nelle società per azioni a controllo pubblico, secondo D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti:   non può essere affidata al collegio sindacale