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Elenco in ordine alfabetico delle domande di Societa partecipazione pubblica

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Da chi possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici le società in house, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016?   Dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto
Di quanto deve essere la quota di partecipazione del soggetto privato nelle società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17 co. 1 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)?   Non può essere inferiore al trenta per cento
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione e di:   Pubblicità e trasparenza,
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità e di:   Trasparenza, non discriminazione
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione e di:   Trasparenza
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e:   Non discriminazione
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e:   Di pubblicità
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di:   Pubblicità, trasparenza e non discriminazione
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni deve essere è effettuata nel rispetto di alcuni principi. Quali sono i citati principi?   Pubblicità, trasparenza e non discriminazione
Dispone il co. 2, art. 10 del d.lgs. n. 175/2016, che l'alienazione delle partecipazioni deve essere è effettuata nel rispetto di alcuni principi. Quanti e quali sono i citati principi?   Tre: pubblicità, trasparenza e non discriminazione
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di cui all'art. 35, co. 3, d.lgs n. 165/2001
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di pubblicità e imparzialità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, del principio di imparzialità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di trasparenza e pubblicità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di derivazione europea
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, dei principi di trasparenza e imparzialità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, del principio di pubblicità
Dispone il co. 2, art. 19, del d.lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale:   Nel rispetto, tra l'altro, del principio di trasparenza
Dispone il co. 3, art. 1, d.lgs. n. 175/2016 che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni dello stesso decreto, alle società a partecipazione pubblica:   Si applicano le norme sulle società contenute nel c.c. e le norme generali di diritto privato
Dispone il co. 3, art. 1, d.lgs. n. 175/2016 che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni dello stesso decreto, alle società a partecipazione pubblica:   Si applicano le norme generali di diritto privato
Dispone il co. 3, art. 1, d.lgs. n. 175/2016 che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni dello stesso decreto, alle società a partecipazione pubblica:   Si applicano le norme sulle società contenute nel c.c.
Dispone il co. 4, art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3, del Tupi. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, i contratti di lavoro stipulati in assenza degli stessi sono validi?   No, sono nulli, salvo quanto previsto ai fini retributivi
Dispone il co. 4, art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, co. 3, del Tupi. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, i contratti di lavoro stipulati in assenza degli stessi:   Sono nulli, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del c.c., ai fini retributivi
Dispone il comma 9 bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), relativo alla gestione del personale delle predette società, che, per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano al personale delle predette società, in quanto compatibili, gli istituti del comando e del distacco di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tali comandi o distacchi, tuttavia, non possono eccedere la durata:   Di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026
Dispone il d.lgs. n. 175/2016 che le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 3, legge n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c., effettuare aperture di credito a favore delle società partecipate, che abbiano:   Registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi
Dispone il d.lgs. n. 175/2016 che le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 3, legge n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c., rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, che abbiano:   Registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi
Dispone l'art. 1 del decreto legislativo n. 175/2016 che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del predetto decreto, le norme generali di diritto privato:   Si applicano alle società a partecipazione pubblica
Dispone l'art. 1 del decreto legislativo n. 175/2016 che, per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del predetto decreto, le norme sulle società contenute nel codice civile:   Si applicano alle società a partecipazione pubblica
Dispone l'art. 14 del d.lgs. n. 175/ 2016, che in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita:   Nei cinque anni successivi alla dichiarazione
Dispone l'art. 14 del d.lgs. n. 175/ 2016, che in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita:   Nei cinque anni successivi alla dichiarazione
Dispone l'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 che le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 3, legge n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c., effettuare trasferimenti straordinari a favore delle società partecipate, che abbiano:   Registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi
Dispone l'art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 che le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 3, legge n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter del c.c., sottoscrivere aumenti di capitale a favore delle società partecipate, che abbiano:   Registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi
Dispone l'art. 15 del d.lgs. n. 175/2016 che in relazione agli obblighi previsti dal predetto decreto, i poteri ispettivi di cui all'art. 6, co. 3, d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/2012, sono esercitati nei confronti:   Di tutte le società a partecipazione pubblica
Dispone l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 che gli statuti delle società in house devono prevedere che una percentuale minima del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Tale percentuale deve essere oltre:   l'ottanta per cento
Dispone l'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 che, nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato:   Non può essere inferiore al 30%
Dispone l'art. 2 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che per "società" si intendono gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile. Tra questi non rientrano:   Le società di mutua assicurazione
Dispone l'art. 5 del decreto legislativo n. 175/2016 che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere trasmesso dall'amministrazione:   All'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti
Dispone l'art. 5 del decreto legislativo n. 175/2016 che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in una società deve essere trasmesso dall'amministrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette:   Entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che la partecipazione di un Comune alla costituzione di una società è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che la partecipazione di una Regione alla costituzione di una società è adottata:   Con provvedimento del competente organo regionale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di approvazione delle modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione della società è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di trasferimento della sede sociale della società all'estero è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di trasformazione della società è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni regionali, la deliberazione di approvazione delle modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società è adottata:   Con provvedimento del competente organo regionale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni regionali, la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione della società è adottata:   Con provvedimento del competente organo regionale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni regionali, la deliberazione di trasferimento della sede sociale della società all'estero è adottata:   Con provvedimento del competente organo regionale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni regionali, la deliberazione di trasformazione della società è adottata:   Con provvedimento del competente organo regionale
Dispone l'art. 7 del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, che nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato:   Le partecipazioni sono liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 2° comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile
Dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il predetto decreto è adottato previa intesa:   In Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti:   Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura:   Di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno
Dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, per ciascuna fascia di classificazione delle società a controllo pubblico, è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti. Tale trattamento non potrà comunque eccedere il limite massimo di:   Euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico
Dispone l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, qualora siano nominati amministratori di una società a controllo pubblico dipendenti della società controllante (in caso di partecipazione indiretta), essi:   Hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione
Dispone l'articolo 12 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che è salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti:   Delle società in house
Dispone l'articolo 12 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che costituisce danno erariale il danno patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione:   Con dolo o colpa grave
Dispone l'articolo 12 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house è attribuita:   Alla Corte dei conti
Dispone l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile. Tale disposizione si applica anche per società da esse controllate?   Sì
Dispone l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008, che per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, le controversie in merito alla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti sono devolute esclusivamente alla giurisdizione della Corte dei conti. Tale disposizione si applica anche per società da esse controllate?   Sì
Dispone l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), relativo alla gestione del personale delle predette società, che - in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati - la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili, a condizione che venga fornita dimostrazione che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale dimostrazione deve essere certificata:   Dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria
Dispone l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), relativo alla gestione del personale delle predette società, che - in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati - la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva tra l'altro, per gli enti territoriali, nell'ambito del parametro del contenimento delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale dimostrazione deve essere certificata:   Dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria
Dispone l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino, tra l'altro, partecipazioni in società che abbiano conseguito nel triennio precedente:   Un fatturato medio non superiore a un milione di euro
Dispone l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino, tra l'altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo:   Per quattro dei cinque esercizi precedenti
Dispone l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che i piani di razionalizzazione sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino, tra l'altro, partecipazioni in società che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro:   Nel triennio precedente
Dispone l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, entro il termine del:   31 dicembre dell'anno successivo
Dispone l'articolo 6 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che, qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo:   Le stesse danno conto delle ragioni all'interno della relazione annuale sul governo societario
Dispone l'articolo 7 del decreto legislativo n. 175/2016 che l'atto deliberativo di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è pubblicato:   Sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante
Dispone l'articolo 9 del decreto legislativo n. 175/2016 che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di conclusione, modificazione e scioglimento di patti parasociali è adottata con:   Deliberazione del Consiglio comunale